Quota 100 divieto di cumulo e perdita totale della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 21 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra la pensione anticipata c.d. quota 100, prevista dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, e i redditi da lavoro dipendente o autonomo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La violazione del precetto non integra una sanzione, ma determina la sospensione del trattamento previdenziale per l’intero anno solare coperto dal trattamento retributivo. Ne consegue la perdita totale della pensione per detto periodo, non la mera detrazione dei redditi percepiti dall’ammontare del trattamento di quiescenza. Resta estranea alla giurisdizione contabile la cognizione, anche incidentale, del rapporto di lavoro privato che ha generato i redditi, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale sulla sua natura occasionale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di Poste Italiane s.p.a., è stato collocato in pensione dal 15 dicembre 2021 in base alle previsioni dell’art. 14 del decreto-legge n. 4/2019, la c.d. Pensione Quota 100, con un trattamento lordo annuo di euro 28.688,79. Nel corso del 2022 ha svolto attività lavorativa per una società privata, dal mese di febbraio a quello di aprile, ricevendo complessivamente euro 992.
Secondo la sua ricostruzione, il committente aveva per errore regolarizzato il rapporto come contratto di lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, in contrasto con le intese e con il concreto atteggiarsi del rapporto. Scoperta la situazione a fine maggio 2022, ha rassegnato le dimissioni l’11 giugno 2022. Con provvedimenti del 16 e 21 febbraio 2024 l’INPS ha ricalcolato la pensione dall’1 dicembre 2021 e ha chiesto il recupero di euro 28.688,79 lordi per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022, per violazione del divieto di cumulo. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti lamentando la nullità dei provvedimenti e chiedendo, in subordine, la rimodulazione dell’indebito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte afferma la propria giurisdizione. La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane, che ha ad oggetto diretto il trattamento pensionistico senza riflessi sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione contabile. La stessa giurisdizione sussiste sugli atti di recupero dei ratei indebitamente percepiti, ove occorra accertare l’an o il quantum dell’indebito.
Nel merito il giudice ricostruisce la portata dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019: la pensione anticipata non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. È documentato lo svolgimento di attività subordinata intermittente dal 1 febbraio all’11 giugno 2022.
La richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare la natura occasionale del rapporto è dichiarata inammissibile. La questione relativa al rapporto di lavoro privato esula dalla giurisdizione contabile, che in materia pensionistica copre le sole controversie in cui il rapporto previdenziale costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. La stessa questione non può essere affrontata neppure in via incidentale: la cognizione incidentale della Corte riguarda gli atti amministrativi del pregresso rapporto di pubblico impiego, non un atto contrattuale tra privati.
Quanto alle conseguenze, la Corte esclude che si tratti di indebito previdenziale per errore dell’ente erogatore. Rileva il divieto di cumulo e, dunque, l’inapplicabilità della norma generale sull’indebito. Il giudice costituzionale ha chiarito che il divieto risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico e che la misura sperimentale del 2019, particolarmente vantaggiosa, presuppone l’uscita dal mercato del lavoro. Non è costituzionalmente illegittima neppure la sproporzione che può determinarsi tra redditi da lavoro e ratei sospesi, in ragione dell’eccezionalità della misura.
Su tali premesse la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ratio solidaristica della prestazione implica la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare coperto dal trattamento retributivo. La tesi del ricorrente, che invoca i principi delle misure sanzionatorie, non convince: non è integrata alcuna sanzione, ma la sospensione del trattamento previdenziale per l’anno interessato. Il ricorso è rigettato in quanto infondato, con compensazione delle spese in ragione del contrasto interpretativo registratosi in materia.
Nota della Redazione
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