Incentivo tecnico escluso per la manutenzione ordinaria priva di progettazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7412 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’incentivo per l’attività di progettazione connessa ad appalti pubblici spetta solo quando la prestazione dell’appaltatore integri una modificazione della realtà fisica preesistente, con utilizzazione, manipolazione e installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. La sola manutenzione ordinaria non legittima di per sé il riconoscimento dell’emolumento, poiché esso presuppone appalti, o parti di appalto, relativi ad opere o lavori suscettibili di redazione di progetto, piano di sicurezza, direzione dei lavori e collaudo. Anche la manutenzione può dar luogo all’incentivo, ma a condizione che presenti problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività del personale interno. È pertanto errato il presupposto secondo cui, rispetto all’attività di progettazione, sarebbe irrilevante la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della difesa avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento di un incentivo ex art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 in favore di un capo tecnico in servizio presso la Direzione del Genio Militare, per plurime attività di progettazione svolte dal 1994 al 2012 nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame, ritenendo applicabili ratione temporis sia l’art. 18 della legge n. 109/1994 sia l’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, ed ha escluso che la manutenzione ordinaria sia sempre riconducibile all’appalto di servizi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e l’erronea distribuzione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il criterio distintivo tra appalto di lavori e appalto di servizi. Il discrimine consiste nell’accertare se l’attività dell’operatore comporti una modifica della realtà fisica preesistente, sussumibile nella categoria dei lavori, ovvero se si tratti di mera esecuzione di una prestazione rientrante nei servizi. L’incentivo è riconosciuto solo con riguardo ad appalti, o parti di appalto, relativi ad opere o lavori rispetto ai quali soltanto possono ipotizzarsi le attività professionali di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 23849/2024 e Cass. n. 36041/2023, nonché il costante indirizzo contabile secondo cui è esclusa dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria, con riconoscimento dell’emolumento solo a favore della manutenzione straordinaria, purché si sia resa necessaria un’attività di progettazione.
Anche rispetto agli appalti di lavori di manutenzione può essere richiesta al personale tecnico-amministrativo un’attività di programmazione, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. Tuttavia l’attività manutentiva deve essere caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività del personale interno all’amministrazione, affinché il procedimento si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, perché ha svolto l’accertamento in fatto muovendo dall’erroneo presupposto che sia irrilevante, rispetto all’attività di progettazione, la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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