L’iscrizione d’ufficio alla gestione separata presuppone l’accertamento dell’abitualità, non il solo mancato superamento della soglia reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15991 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima gestione, restando normativamente irrilevante qualora si versi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Nei casi in cui resti necessario l’accertamento del carattere abituale dell’attività professionale, il giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista; la percezione di un reddito annuo inferiore a € 5.000 potrà rilevare quale mero indizio — da ponderare con gli altri elementi acquisiti — per escludere l’abitualità. Il requisito dell’abitualità va dimostrato dall’INPS.
Il Fatto
L’Istituto nazionale della previdenza sociale aveva disposto d’ufficio l’iscrizione di un avvocato alla gestione separata per l’anno 2011, richiedendo contributi per € 784,63 in applicazione dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. Il professionista aveva impugnato l’iscrizione, ottenendo ragione in entrambi i gradi di merito.
La Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione, ritenendo non documentato il superamento della soglia reddituale di € 5.000 per l’attività professionale svolta, essendo stato conseguito un reddito imponibile di € 1.716,00; il mancato superamento del limite era stato considerato indicativo di un’attività inespressiva di un apprezzabile contenuto.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha censurato la sentenza per violazione di legge, sostenendo che l’occasionalità dell’attività non potesse essere desunta esclusivamente dal mancato superamento della soglia reddituale, dovendosi invece riscontrare in altre circostanze concernenti la mancanza di continuità e abitualità.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio consolidato per cui il mancato superamento della soglia reddituale non assume, di per sé, il significato dell’occasionalità dell’attività: tale elemento deve essere valutato unitamente ad altri per verificare l’abitualità dell’esercizio di una professione, nel rispetto del riparto dell’onere della prova, in forza del quale il requisito dell’abitualità va dimostrato dall’INPS.
La produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000 determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della gestione separata, privando di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività. Nei casi in cui il reddito sia inferiore, il giudice di merito dovrà avvalersi di presunzioni semplici, quali l’iscrizione all’albo, l’accensione della partita IVA o l’organizzazione materiale predisposta dal professionista, senza che nessuno di tali elementi possa imporsi come univocamente significativo.
La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, avendo attribuito rilievo esclusivo al mancato superamento della soglia reddituale, senza entrare nel merito delle allegazioni con cui l’INPS aveva sostenuto le proprie pretese. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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