Indennità di vigilanza: serve l’inquadramento nell’area, non le sole funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7411 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla percezione dell’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie locali del 6 luglio 1995 presuppone l’appartenenza del dipendente all’area di vigilanza, che costituisce un presupposto indefettibile. Non è sufficiente che il lavoratore svolga in fatto attività di vigilanza o funzioni riconducibili all’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: occorre che sia inquadrato nell’area di vigilanza, confluita nell’area C. Il giudice di merito deve pertanto accertare tale inquadramento e non può fondare il riconoscimento dell’indennità sulla sola tipologia delle mansioni svolte.

Il Fatto

Il giudice di appello aveva confermato la condanna di una Provincia al pagamento di una somma a titolo di indennità di vigilanza in favore di due dipendenti addetti alla manutenzione della rete viaria provinciale, per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2017. La Corte territoriale aveva ritenuto incontestato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986 e provato lo svolgimento di attività di vigilanza, valorizzando le mansioni del profilo di collaboratore assistente sorvegliante stradale e il servizio di polizia stradale.

La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi dell’erroneo riconoscimento dell’indennità a dipendenti che non appartenevano all’area di vigilanza. I lavoratori sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per connessione logica, e li ha ritenuti fondati. Il percorso argomentativo muove dalla lettura dell’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, che riserva l’indennità “a tutto il personale dell’area di vigilanza” in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, prevedendo una misura ridotta per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente quelle funzioni.

La nozione di area di vigilanza è ricavata dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.3.1999, che la riferisce al personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale e alle funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, e al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare. Da qui il principio: l’appartenenza all’area di vigilanza costituisce un presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto all’indennità.

La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 18419/2006, secondo cui l’area della vigilanza è confluita nell’area C. Su questa base rileva che la sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo ritenuto sufficiente lo svolgimento di funzioni di vigilanza senza accertare l’inquadramento dei dipendenti nell’area di vigilanza.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *