Incompatibilità assoluta del pubblico dipendente e prova del danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 66 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sola situazione di incompatibilità assoluta tra attività di impresa e status di pubblico dipendente non determina in via automatica la responsabilità amministrativa. Il danno erariale da indebita percezione di emolumenti non può ritenersi in re ipsa. Grava sul pubblico ministero contabile la prova che il dipendente abbia sottratto energie lavorative alla prestazione istituzionale, con conseguente lesione del sinallagma contrattuale. In assenza di tale dimostrazione, la domanda di risarcimento va respinta.

Il Fatto

La sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva condannato un dipendente della Polizia di Stato al risarcimento del danno erariale, liquidato equitativamente nella misura del 5% delle retribuzioni percepite, per avere svolto attività di impresa in violazione del regime delle incompatibilità assolute previsto dalla legge n. 335/1982.

L’appellante contestava, tra l’altro, la giurisdizione contabile, la qualificazione della fattispecie e l’esistenza stessa del danno. La Procura generale chiedeva la conferma della decisione, sostenendo che la dispersione delle energie lavorative si ponesse in contrasto con il corretto svolgimento della prestazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola. Rientrano nel perimetro della giurisdizione contabile i casi in cui il dipendente pubblico svolga attività esterne non autorizzate, ignorando i divieti di legge. Irrilevante è la qualificazione privatistica dell’attività, poiché la materia del contendere riguarda le energie lavorative da destinare esclusivamente al servizio pubblico.

Nel merito, la Corte applica il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., che consente di definire il giudizio su profili di più immediata percezione. Richiama sul punto Cass. n. 3269/2024. Verifica quindi gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, a partire dal danno patrimoniale certo.

La Sezione condivide la premessa del giudice territoriale: la fattispecie, in quanto incompatibilità assoluta, non è sussumibile nella tipizzazione ex lege dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, che riguarda attività relativamente incompatibili e autorizzabili. Richiama le Sezioni riunite e le recenti aperture del legislatore in materia universitaria, come l’art. 6, comma 10-bis, d.l. n. 44/2023, per una lettura evolutiva del divieto.

Tuttavia, il Collegio precisa che nei casi di incompatibilità assoluta il compenso non è dovuto e la prova del danno può desumersi anche da indici presuntivi, ma ciò non basta. La mera situazione di incompatibilità non fa sorgere automaticamente la responsabilità: occorre provare che il dipendente abbia distratto energie dalla prestazione, con lesione del sinallagma.

Nel caso concreto, pur essendo comprovata la condotta, il pubblico ministero non ha dedotto né provato alcuna compromissione dell’attività amministrativa, apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico. Difetta la dimostrazione della minore resa del servizio. L’appello è pertanto accolto e la domanda risarcitoria respinta. Le spese sono compensate per le novità giurisprudenziali intervenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *