Il controllo della Corte dei conti sulla gestione ENAC 2024 tra autonomia finanziaria e criticità organizzative (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 71 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente pubblico non economico soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 è tenuto a garantire una gestione finanziaria sana e regolare, assicurando il tempestivo rinnovo dei propri strumenti negoziali di programmazione e il puntuale rispetto dei termini di approvazione del bilancio consuntivo. La corretta quantificazione e copertura dei rischi derivanti dal contenzioso pendente costituisce un adempimento necessario ai fini della veridicità delle risultanze contabili. Costituisce, inoltre, indebita percezione di emolumenti la corresponsione di trattamenti retributivi non compatibili con il quadro normativo vigente, come nel caso di erogazioni effettuate in violazione dei limiti retributivi o in assenza dei presupposti giuridici per il collocamento fuori ruolo del direttore generale. L’ente è infine tenuto al rispetto dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni di finanza pubblica, incluso quello di cui all’art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza possibilità di applicare interpretazioni estensive delle esclusioni ivi previste.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esercitato il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) relativamente all’esercizio 2024, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell’art. 12 della medesima legge. L’ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, sottoposto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e qualificato dall’art. 687 del codice della navigazione come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. La relazione è stata deliberata il 21 aprile 2026 e comunicata alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, unitamente al bilancio consuntivo dell’ente per l’esercizio 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto rilevato che il bilancio consuntivo 2024 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 12 maggio 2025, oltre il termine del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, invitando l’ente al rispetto del termine per il futuro. Ha inoltre evidenziato il ritardo nella predisposizione del bilancio consolidato, comprendente la controllata ENAC Servizi S.r.l., approvato solo il 6 novembre 2025.
Sul piano dei rapporti con il Ministero vigilante, la Corte ha segnalato la mancata reiterazione del contratto di programma Stato-ENAC, scaduto il 31 dicembre 2010. Nel corso del 2024 è stata redatta una nuova bozza, ma l’iter approvativo risulta ancora in corso, con modifiche trasmesse dal Ministero il 1° ottobre 2025 e l’esame tecnico da parte dell’ente non ancora concluso.
In materia di personale e di organi, la Corte ha riportato la segnalazione relativa alla posizione dell’ex Direttore generale, il quale aveva rinunciato all’aspettativa per optare per il collocamento fuori ruolo. L’Avvocatura generale dello Stato, con parere del 13 aprile 2026, ha ritenuto legittima la richiesta restitutoria di euro 146.972,06, in applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 250 del 1997 e dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2013, configurandosi l’indebita percezione degli emolumenti versati in assenza dei presupposti giuridici. È stata altresì evidenziata la questione dei compensi del Presidente dell’ENAC e la necessità di verificarne la compatibilità con i limiti retributivi di cui all’art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013.
La Corte ha poi sottolineato la consistente massa dei residui attivi e passivi, raccomandando un monitoraggio costante sulla permanenza dei presupposti giuridici per il loro mantenimento. Ha giudicato positivamente il riaccertamento straordinario dei residui disposto dall’ente, ma ha evidenziato l’assenza di una puntuale quantificazione del fondo rischi e oneri correlata all’elenco dei contenziosi pendenti. Sul punto, l’ente ha attivato un fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità e per il contenzioso, ma la Corte ne ha sollecitato il costante adeguamento.
Con riferimento ai limiti di spesa, il Collegio dei revisori ha rilevato che l’esclusione di talune spese di natura straordinaria e correlata a progetti innovativi non era prevista dalla normativa né dalle circolari MEF, invitando l’ente ad adottare un approccio più rigoroso. Al netto delle voci legittimamente escluse, il limite di spesa di cui all’art. 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019 è risultato comunque rispettato. Nonostante le criticità evidenziate, la gestione 2024 ha chiuso con un avanzo finanziario di competenza di 48,5 milioni di euro e un avanzo di amministrazione di 540,7 milioni di euro, attestando un elevato grado di autonomia finanziaria dell’ente, con entrate proprie pari al 91,3 per cento delle entrate correnti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.