Responsabilità sanitaria: colpa grave esclusa per sintomi aspecifici (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 28 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’elemento soggettivo della colpa grave del sanitario deve essere accertato con giudizio ex ante, avuto riguardo alla situazione di fatto e agli elementi conosciuti e conoscibili al momento della condotta. La manifestazione di sintomi aspecifici e transitori, affrontati con interventi terapeutici che ne determinano la regressione, non integra gli estremi della colpa grave, ma al più di una colpa lieve, per espressa scelta legislativa inidonea a fondare la responsabilità erariale. L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 delimita l’elemento psicologico al dolo e alla colpa grave, ripartendo il rischio dell’attività tra amministrazione e agente pubblico. Il mancato controllo sulla compilazione della cartella clinica da parte del primario non è sufficiente a configurare una responsabilità oggettiva, ove non sia provato il nesso causale con il danno.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio quattro medici, all’epoca dipendenti di un’azienda ospedaliera, per il danno erariale di € 500.000,00 arrecato alla Regione a seguito del decesso di un paziente per embolia polmonare, asseritamente riconducibile a ritardo diagnostico nel periodo post-operatorio compreso tra il 03 e il 06 ottobre 2014.
L’azienda capofila aveva definito in via stragiudiziale il contenzioso risarcitorio con gli eredi, liquidando la somma indicata. L’addebito, a titolo di colpa grave, era ripartito pro-quota in parti uguali tra il direttore della struttura complessa di Urologia, due urologi e un consulente internista. Uno dei convenuti accedeva al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., con definizione anticipata della propria posizione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha disatteso le istanze di prova testimoniale e di CTU per difetto di rilevanza, potendo la causa essere decisa sulla documentazione acquisita. Ha poi rigettato le eccezioni di inopponibilità della CTU civile e dell’atto transattivo. La consulenza resa in altro giudizio è qualificabile come prova atipica, liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. e art. 95, comma 3, c.g.c., perché il contraddittorio si instaura con la sua produzione nel processo contabile. Analogamente, la transazione e il conseguente pagamento costituiscono un elemento fattuale valutabile, sindacabile solo nella ragionevolezza e nel quantum.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata per difetto dell’elemento soggettivo. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la colpa è grave solo in presenza di sprezzante trascuratezza dei doveri, connotata da massima negligenza, imprudenza o imperizia, o da errori non scusabili per grossolanità. Il parametro va applicato ex ante, sulla base degli elementi noti e conoscibili al tempo della condotta, non ex post in forza degli eventi successivi.
La biografia clinica del paziente presentava sintomi aspecifici — sudorazione algida, tachicardia, alterazioni della frequenza respiratoria, ipertensione — che regredivano dopo le terapie somministrate. La CTU civile ammetteva che la trombosi venosa profonda può essere asintomatica e che l’embolia polmonare si manifesta spesso con sintomi del tutto generici. Da qui la conclusione: i sanitari non rimasero inerti, ma intervennero con elettrocardiogramma, ossigenoterapia, consulenza internistica e revisione della terapia antipertensiva. L’approccio della CTU risultava improntato a una lettura ex post, ancorata al prosieguo dell’iter clinico.
La Corte ha quindi qualificato la condotta come colpa, per non aver attivato tempestivamente indagini di diagnosi differenziale, ma non colpa grave: considerata l’aspecificità e la transitorietà dei sintomi, non emergeva quella superficialità inescusabile richiesta dalla norma. Quanto alla posizione del primario, il mero omesso controllo sulla compilazione della cartella non basta a fondare una responsabilità oggettiva, in difetto di prova del nesso causale tra la tenuta della cartella e il danno. Per i giorni successivi non è configurabile un’automatica equiparazione tra il ruolo di direzione e quello dei medici che avevano in carico il paziente. Le spese di lite sono state liquidate in favore degli assolti, a carico dell’azienda ospedaliera.
Nota della Redazione
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