Incompatibilità del medico competente con l’incarico in uffici di vigilanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33721 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, nello stabilire che il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente, non contiene alcuna limitazione riferita al settore di effettiva assegnazione. La norma non ha carattere eccezionale e non è quindi soggetta al divieto di interpretazione estensiva: essa esprime, al contrario, il principio generale del dovere di esclusività del pubblico impiego e del divieto di attività libero professionali in favore di terzi. Ne consegue che l’incompatibilità riguarda tutti i dirigenti medici in servizio presso il dipartimento di prevenzione, compresi coloro che non svolgano direttamente funzioni di vigilanza.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico assegnato ai servizi di igiene degli ambienti di vita e di igiene degli alimenti e della nutrizione di una azienda sanitaria provinciale, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a svolgere l’attività di medico competente. Impugnava, a tal fine, il provvedimento con cui il Ministero della Salute lo aveva cancellato dall’elenco nazionale dei medici competenti e quello con cui l’azienda sanitaria gli aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in favore di privati.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione, ritenendo che l’art. 39 del d.lgs. n. 81/2008 sancisca l’incompatibilità per tutto il personale assegnato al dipartimento di prevenzione. Il dirigente proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 13, comma 5, e 39, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo il carattere eccezionale delle disposizioni sull’incompatibilità e la conseguente impossibilità di interpretarle estensivamente. L’incompatibilità, a suo avviso, poteva configurarsi solo per chi svolgesse attività di vigilanza nell’area dipartimentale della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La Corte ha respinto la censura, rilevando che il motivo muove da un presupposto errato. In via generale, il rapporto di impiego pubblico implica il dovere di esclusività e il divieto di esercitare attività, anche libero professionali, in favore di terzi. Questo principio ispira la disciplina generale dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e quella di settore della legge n. 412/1991. Hanno invece carattere derogatorio le norme che consentono l’esercizio dell’attività previa autorizzazione del datore di lavoro, subordinata alla verifica dell’assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Su questa premessa, l’art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 è apparso chiaro nell’escludere che l’attività di medico competente possa essere svolta da dipendenti pubblici assegnati a servizi di vigilanza, senza ulteriore specificazione. La norma, facendo riferimento all’incompatibilità in generale tra incarico di medico competente e ruolo di dipendente assegnato a uffici di vigilanza, ha la funzione di ampliare lo spettro soggettivo del divieto.

Ne deriva che l’incompatibilità colpisce chiunque sia assegnato all’ufficio preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione. Il principio vale in particolare per i dipendenti addetti al dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie, data la natura polifunzionale dello stesso, e si estende a tutte le strutture che lo compongono e a tutto il personale assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per asserita contraddittorietà della motivazione in ordine all’orientamento della Regione. Anche tale censura è stata giudicata infondata. La motivazione rispetta il minimo costituzionale indicato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La contraddittorietà dedotta atteneva al preteso contrasto con le risultanze processuali, non al contenuto intrinseco della motivazione.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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