Prescrizione contributi Gestione separata e differimento d.P.C.M.: decorrenza dal termine di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20977 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa. La dichiarazione fiscale, quale mera dichiarazione di scienza, non costituisce infatti presupposto del credito contributivo. Ai fini della decorrenza assume rilievo anche il differimento dei termini di versamento disposto con i d.P.C.M. emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997; la natura regolamentare di tali atti ne impone la sindacabilità da parte del giudice di legittimità senza necessità di produzione documentale in giudizio, trovando applicazione il principio iura novit curia. Il beneficio del differimento opera in ragione del fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già della condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi portati da un avviso di addebito notificato il 27.1.2016, per complessivi euro 5.567,91 a titolo di contributi previdenziali INPS dovuti per l’anno 2008, con causale Gestione separata “Liberi Professionisti”. L’Istituto ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 4.6.2009; contestava la declaratoria di prescrizione senza considerare lo slittamento della decorrenza del termine operato dal suddetto decreto, che aveva individuato per l’anno in rilievo la scadenza del versamento alla data del 6.7.2009. Il contribuente resisteva con controricorso, assistito da memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava preliminarmente la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, disattendendo l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Quanto all’eccezione relativa alla natura del d.P.C.M., la Corte ne affermava la natura di atto a contenuto normativo, in quanto emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, e non di mero atto amministrativo; ne conseguiva la piena sindacabilità da parte del giudice di legittimità e l’operatività del principio iura novit curia, con esclusione di ogni onere di produzione documentale in giudizio.
La Corte richiamava il consolidato orientamento di legittimità in materia di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, ribadendo che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; l’obbligazione contributiva sorge in relazione al fatto costitutivo della produzione di un certo reddito, mentre la dichiarazione fiscale costituisce mera dichiarazione di scienza. Quanto al dies a quo, assume rilievo anche il differimento dei termini operato dai d.P.C.M. ratione temporis applicabili, quale quello previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 4.6.2009 per i contributi dovuti per il 2008; la decorrenza è pertanto dalla scadenza del termine di pagamento differito, individuato per l’anno in questione nella data del 6.7.2009.
La Corte ha infine precisato che il beneficio del differimento rileva in ragione del fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, e non della condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione a quel regime fiscale; risultano pertanto infondate le deduzioni del contribuente circa la necessità di prova concreta della sua inclusione nella platea dei beneficiari. La pronuncia impugnata, non conformandosi ai principi esposti, è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che valuterà anche l’eventuale incidenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 55 del 2024 sul thema decidendum, provvedendo alla regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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