Incompetenza per materia del giudice di pace rilevata tardivamente è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 34704 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace il regime delle preclusioni è il medesimo di quello previsto davanti al tribunale. Pertanto, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. devono essere rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., da individuarsi, nel rito del giudice di pace, nell’udienza di comparizione. Il rilievo tardivo, operato dopo il deposito delle memorie ex art. 320, comma 4, cod. proc. civ., è precluso e determina la cassazione con rinvio della sentenza che su di esso abbia fondato la dichiarazione di incompetenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della controricorrente per la restituzione di una somma complessiva di € 1.900,00, pari al deposito cauzionale e a tre mensilità di canone versati in vista di un contratto di locazione mai stipulato.

La controricorrente propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale del giudice adito, trovandosi l’immobile in altro circondario. Il Giudice di pace, dopo aver assegnato i termini ex art. 320, comma 4, cod. proc. civ., dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Palermo. Il Tribunale di Agrigento, in appello, confermò la competenza del Tribunale di Palermo in ragione della materia locatizia e della competenza inderogabile del giudice del luogo dell’immobile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del termine entro cui il giudice di pace può rilevare d’ufficio la propria incompetenza. Il riferimento normativo è l’art. 38, comma 3, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, che fissa il limite dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

Nel rito davanti al giudice di pace la preclusione opera secondo lo stesso regime del procedimento davanti al tribunale. La Corte richiama il principio di Cass. n. 9219/2005, secondo cui, qualora dopo l’udienza di comparizione e l’udienza di trattazione, nella quale sia stato assegnato un termine per l’articolazione dei mezzi istruttori, l’incompetenza per materia e per valore venga eccepita per la prima volta nella memoria depositata, l’esame della relativa questione deve ritenersi precluso.

Nella specie il Giudice di pace ha rilevato l’incompetenza per materia solo dopo il deposito delle memorie ex art. 320, comma 4, cod. proc. civ., in violazione della preclusione dell’art. 38 cod. proc. civ. Il rilievo è pertanto tardivo.

La Corte esamina anche il precedente invocato dalla sentenza d’appello, Cass. n. 3563/1998, e lo ritiene non pertinente, perché riferito al sistema anteriore alla modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 69/2009, che ha assoggettato al termine della prima udienza anche il rilievo dell’incompetenza territoriale inderogabile.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri tre, che vertono sulla pertinenza della causa alla materia locatizia. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice d’appello.

Nota della Redazione

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