Operazioni oggettivamente inesistenti e riparto dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 34703 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’art. 8, comma 1, del d.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, consente all’acquirente di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, purché ne ricorrano i requisiti di effettività, inerenza, competenza e determinabilità. Tale principio non si estende alle operazioni oggettivamente inesistenti, che, non appartenendo alla realtà fenomenica, non possono rilevare ai fini della deduzione. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche in via indiziaria, la mancanza dell’operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività dell’operazione descritta in fattura. La nullità dell’avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali la legge preveda espressamente tale sanzione e che ledano specifici diritti o garanzie del contribuente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito della sua impresa individuale per il periodo d’imposta 2010, disconoscendo i costi relativi all’acquisto di materiale ferroso. Le operazioni erano ritenute inesistenti, alcune sotto il profilo soggettivo e altre sotto quello oggettivo. L’Ufficio valorizzava l’indicazione di errati codici fiscali nelle ricevute, il decesso di gran parte dei venditori nello stesso anno, la titolarità di soli redditi da pensione, l’assenza di mezzi idonei al trasporto e l’uso esclusivo di pagamenti in contanti.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva fittizi i costi, qualificando le operazioni come soggettivamente e oggettivamente inesistenti e ritenendo non fornita dal contribuente la prova dell’effettività. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia su due questioni di merito. Richiamando Cass. n. 16171/2017, il Collegio ribadisce che, in base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la Suprema Corte può decidere nel merito la questione pretermessa quando essa risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Sul primo profilo, la Corte richiama Cass. n. 8480/2022 e l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993: i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, ma la deducibilità è esclusa in radice per le operazioni oggettivamente inesistenti. Poiché la sentenza di merito ha accertato che le operazioni erano mai realizzate, correttamente ha respinto l’applicazione di quel principio. Sull’altro profilo, la Corte osserva che la nullità dell’avviso di accertamento per mancata menzione delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non è prevista dalla legge, salvo che l’irregolarità leda diritti o garanzie di grave entità.

Il secondo motivo verte sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, precisa che oggetto del vizio è un fatto storico, non una questione o un elemento istruttorio; la deduzione difensiva sulla specularità tra costi e ricavi resta una mera argomentazione. Il terzo motivo, sull’onere della prova, è infondato: nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio deve dimostrare la mancanza dell’operazione, mentre nelle soggettivamente inesistenti deve provare anche la consapevolezza del contribuente circa l’inserimento in una evasione fiscale.

Il quarto e il quinto motivo sono rigettati: il primo per l’infondatezza dell’invocata applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3, del d.L. n. 16 del 2012, non emergendo la buona fede del contribuente; il secondo per la sufficienza della motivazione, che si colloca al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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