Indebita percezione dei contributi Covid e danno erariale: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 258 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di indebita percezione dei contributi a fondo perduto erogati, durante l’emergenza pandemica, a sostegno delle imprese attive nei settori colpiti dalle restrizioni. La specifica destinazione pubblicistica delle risorse integra un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’amministrazione erogatrice e il beneficiario, inserito nell’iter procedimentale dell’ente quale compartecipe del perseguimento di fini di interesse pubblico. La finalità non meramente assistenziale delle provvidenze, confermata dalla limitazione soggettiva dei legittimati, esclude la natura solidaristica del contributo. La falsa dichiarazione sui requisiti richiesti, accertata in sede penale, configura responsabilità amministrativa per dolo e obbliga alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ditta individuale, in proprio e quale legale rappresentante della società, chiedendone la condanna al pagamento di € 8.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebita percezione di contributi pubblici destinati a sostenere le attività produttive durante l’emergenza sanitaria. La convenuta non si è costituita.

Secondo l’atto di citazione, la società aveva dichiarato, nell’istanza del 10 agosto 2020, corrispettivi per il mese di aprile 2019 pari a € 4.219,00 e per aprile 2020 pari a zero, ottenendo l’erogazione di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, di € 4.000,00 ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020 e di ulteriori € 2.000,00 ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 172/2020. Le indagini della Guardia di Finanza avevano però accertato che l’attività di ristorazione era cessata sin dal maggio 2019.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio afferma la giurisdizione contabile. La convenuta ha indebitamente richiesto e ottenuto contributi erogati dalla pubblica amministrazione per il conseguimento di specifiche finalità di interesse pubblico. La giurisprudenza richiamata chiarisce che il legislatore ha inteso sostenere le imprese attive nei settori colpiti dalle restrizioni, per evitare la dispersione del tessuto produttivo. La destinazione pubblicistica dei contributi integra quindi gli estremi di un programma pubblicistico, facendo sorgere un rapporto di servizio tra amministrazione e percettori.

A conferma della mancanza di finalità meramente solidaristiche, il comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 aveva espressamente escluso i soggetti la cui attività risultasse cessata alla data di presentazione dell’istanza. Il legislatore ha così confermato che lo scopo era offrire un sostegno straordinario alle imprese ancora operative, e non elargire un semplice indennizzo. La giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere la giurisdizione contabile, valorizza il rapporto di servizio tra percettore e amministrazione erogatrice e la funzionalizzazione delle risorse pubbliche al perseguimento di scopi di interesse pubblico.

Nel merito, la domanda è accolta integralmente. Nella domanda del 10 agosto 2020 la convenuta aveva dichiarato di essere soggetto diverso da quelli esclusi dal comma 2, ossia di non rientrare tra coloro la cui attività era cessata. Le indagini della Guardia di Finanza hanno però dimostrato che la società non era più operativa dal maggio 2019. La sentenza penale di condanna per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., divenuta irrevocabile, ha confermato la cessazione dell’attività e la perdita della disponibilità dei beni aziendali.

Alla luce di tali riscontri oggettivi, il Collegio ravvisa la connotazione dolosa della condotta, finalizzata a conseguire contributi non spettanti per complessivi € 8.000,00. La convenuta è pertanto condannata al risarcimento del danno in favore del Ministero, con rivalutazione monetaria dalle date di percezione e interessi legali dal deposito della sentenza, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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