Chiusura dell’esame dei questionari consuntivi e valore non assolutorio della delibera (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 419 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dispone, allo stato degli atti, la chiusura dell’esame dei questionari consuntivi degli enti locali non integra una valutazione positiva sui profili non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. L’esito conclusivo del controllo non equivale a un giudizio di regolarità assolutorio e non preclude ulteriori approfondimenti. La chiusura dell’esame presuppone comunque la conformità dei rendiconti ai vincoli di finanza pubblica e ai principi contabili applicati.
Il Fatto
Nell’ambito dell’attività di controllo sui rendiconti degli enti locali, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2020–2024 redatti dall’Organo di revisione di un comune della provincia bergamasca, unitamente ai dati presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP), nel sistema Con.Te. e in altre banche dati. La verifica ha interessato i rendiconti per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’esame si è inserito nel programma di controllo predisposto dalla Sezione, volto a verificare i rendiconti degli enti con più elevato numero di annualità pregresse non esaminate. La questione riguarda i criteri e gli effetti della chiusura dell’esame istruttorio dei questionari consuntivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dato conto della situazione finanziaria dell’ente attraverso i dati contabili dei cinque esercizi considerati, ricostruendo il risultato di amministrazione sia nella sua composizione complessiva sia nella ripartizione tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile.
Il collegio ha rilevato che tutti i parametri esaminati, con particolare riguardo al riaccertamento annuale dei residui, risultano disposti in adesione e conformità al d.lgs. n. 118/2011 e ai principi contabili applicati. Positiva è stata altresì la valutazione della tempestività dei pagamenti, indice del rispetto delle norme vigenti e di una gestione solida delle risorse.
Specifica considerazione ha ricevuto, in sede di riscontro istruttorio, l’accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo contenzioso, per la scrupolosa motivazione che lo accompagna. Le verifiche effettuate non hanno reso necessario procedere a ulteriori approfondimenti sui rendiconti oggetto di istruttoria, che appaiono pienamente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti.
Su queste premesse la Corte ha disposto, allo stato degli atti, la chiusura dell’esame dei questionari consuntivi. Il collegio ha però precisato espressamente che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. Copia della delibera è trasmessa al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti, per quanto di rispettiva competenza.
Il principio rafforza la natura collaborativa e non assolutoria del controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali: l’esito favorevole dell’istruttoria non equivale a un giudizio di piena regolarità né esclude che profili non esaminati possano formare oggetto di ulteriori riscontri.
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Nota della Redazione
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