Interessi moratori non riconoscibili come debiti fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 76 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), t.u.e.l., poiché tale disposizione subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’espletamento di pubbliche funzioni, requisito insussistente a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo. La transazione non è riconducibile alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, perché costituisce un nuovo rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata ma priva di impegno contabile. Ne deriva che, a fronte di un accordo transattivo, l’ente deve seguire l’ordinaria procedura di spesa ex art. 191 t.u.e.l., previa verifica dei requisiti dell’art. 1965 cod. civ., con competenza del consiglio comunale se l’accordo impegna più esercizi.

Il Fatto

Il sindaco di un comune calabrese chiede un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine alla procedura contabile da seguire per fatture relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022 e non liquidate, per insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza. Il gestore ha ceduto il credito a un terzo, che non ha attivato procedure esecutive e si è reso disponibile a una trattativa con parziale rinuncia agli interessi e rateizzazione della sorte capitale.

Il quesito si articola in tre domande: se la fattispecie integri le passività pregresse o i debiti fuori bilancio; se l’eventuale transazione abbia carattere novativo o vada ricondotta alla fattispecie dell’art. 194, comma 1, lett. e), t.u.e.l.; se, nel riconoscere il debito fuori bilancio, possano essere riconosciuti anche gli interessi moratori, non intendendo il creditore rinunciarvi integralmente.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere. Sotto il primo profilo, la richiesta proviene dal sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 t.u.e.l.: il requisito sussiste. Quanto al profilo oggettivo, la funzione consultiva è circoscritta alla contabilità pubblica e richiede i caratteri della generalità e astrattezza. Il collegio esclude interpretazioni estensive e ribadisce che il parere non può riferirsi ad atti gestionali specifici già adottati; nella specie il quesito è ricondotto alla materia contabile stricto sensu.

Nel merito, la Corte distingue i debiti fuori bilancio dalle passività pregresse. I primi, disciplinati dall’art. 194 t.u.e.l., costituiscono un numero clausus e presuppongono la mancanza di un impegno contabile, con rischio per gli equilibri finanziari; la procedura di riconoscimento sana carenze contabili, non l’assenza di un titolo valido. Le seconde riguardano spese per le quali l’ente ha regolarmente assunto il rapporto obbligatorio e un impegno contabile, poi rivelatosi insufficiente per ragioni non prevedibili, come accade per le utenze a carattere continuativo.

Per le prestazioni continuative l’impegno ha carattere presunto e si fonda sul dato storico. Alla ricezione della fattura con maggiore spesa si procede secondo la disciplina ordinaria dell’art. 191 t.u.e.l., con eventuale variazione di bilancio per reperire le risorse mancanti. Se invece manifestazione finanziaria ed economica coincidono in un esercizio precedente, senza liquidazione né contabilizzazione nei residui, si verte in una situazione di mancanza di impegno e occorre il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Sul secondo quesito, la giurisprudenza contabile esclude la riconducibilità della transazione ai debiti fuori bilancio: essa costituisce un nuovo rapporto obbligatorio e impone la regolare procedura di spesa. Il collegio mette in guardia dal rischio che la transazione celi passività sommerse, rendendo imprescindibile accertare i requisiti dell’art. 1965 cod. civ.: la comune volontà di comporre una lite, l’esistenza di una res controversa e le reciproche concessioni.

Sul terzo quesito la risposta è negativa. Il riconoscimento degli interessi moratori contrasta con l’art. 194, comma 1, lett. e), t.u.e.l., che richiede utilità e arricchimento per l’ente: requisito non ravvisabile nel pagamento di somme per il ritardo. Resta fermo l’interesse sostanziale dell’ente a evitare contenziosi; l’ente potrà valutare una transazione, previa verifica delle reciproche concessioni, e procedere secondo l’ordinaria procedura di spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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