Indebito pensionistico: nessun affidamento se il trattamento è provvisorio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 114 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione è attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione contestata. Il solo decorso del tempo non basta a consolidare un affidamento legittimo: occorre una pluralità di fattori concorrenti, tra cui la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e la buona fede soggettiva del percettore. L’irripetibilità va esclusa quando il trattamento pensionistico percepito era espressamente provvisorio e il titolare ne conosceva la natura, in attesa delle comunicazioni dei dati giuridici ed economici dell’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione collocata a riposo per dimissioni volontarie, ha agito davanti al Giudice delle pensioni deducendo due profili. Da un lato ha contestato le trattenute pensionistiche operate dall’Istituto previdenziale per recuperare una somma erogata in eccesso rispetto al trattamento definitivo, invocando il principio di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte per assenza di dolo o colpa grave. Dall’altro ha lamentato il mancato riconoscimento di alcuni periodi contributivi, già oggetto di un provvedimento di riscatto.

L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il trattamento definitivo era stato liquidato tenendo conto del decreto di computo e riscatto e di una sovrapposizione di versamenti contributivi.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, stante i numerosi differimenti già concessi per consentire l’integrazione documentale. Nel merito, ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento negativo dell’obbligo restitutorio, l’onere probatorio dei fatti costitutivi del diritto grava sul ricorrente.

Su questa base, la Corte ha esaminato i presupposti del legittimo affidamento. La giurisprudenza contabile di riferimento esclude che la non ripetibilità dell’indebito dipenda dal solo decorso del tempo: essa richiede elementi concorrenti, tra cui la buona fede del percettore, la riconoscibilità dell’errore con l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno determinato la modifica del trattamento provvisorio.

Nel caso concreto, la documentazione acquisita in istruttoria ha dimostrato che la ricorrente era pienamente consapevole, già al momento del collocamento a riposo, del carattere provvisorio del trattamento percepito e della necessità delle comunicazioni dei dati da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Il tempo intercorso tra la concessione provvisoria e la liquidazione definitiva è stato valutato come assolutamente ragionevole. Di conseguenza, mancando l’elemento soggettivo della buona fede e quello temporale del consolidamento, la domanda di irripetibilità è stata respinta.

Quanto ai periodi contributivi, il ricorso è stato parimenti respinto. L’istruttoria ha confermato che il decreto di computo e riscatto indicava un numero di anni inferiore a quello sostenuto dalla ricorrente e che la liquidazione definitiva era stata correttamente parametrata a tale dato, con la conseguente eccedenza del trattamento provvisorio. Il Giudice ha rilevato che l’operato dell’Istituto era corretto e che la parte onerata non ha diligentemente adempiuto all’incombente istruttorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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