Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla scelta in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 180 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione sociale, diretta o indiretta, si indirizza alla motivazione del provvedimento e ne verifica la conformità ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8. L’art. 5, comma 1, esige una motivazione analitica in ordine alle ragioni e alle finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio. L’onere non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. La carenza motivazionale è assorbente degli ulteriori profili critici e impone il parere sfavorevole.
Il Fatto
Il Comune istante sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, tramite la società capogruppo del servizio idrico integrato di cui è socio.
L’operazione, promossa da quest’ultima, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana milanese. Alla deliberazione sono allegati documenti di scenario, il piano industriale, relazioni di valutazione del fair value e dello statuto, il patto parasociale e il parere favorevole della conferenza metropolitana. Sulla stessa operazione societaria pervengono complessivamente cinquantatré richieste di parere di altrettanti comuni, trattate congiuntamente per unità dell’operazione e della documentazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il proprio intervento come attività di controllo «peculiare», di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. L’oggetto del giudizio è l’atto deliberativo di acquisizione, e il sindacato si appunta sulla motivazione del provvedimento.
Dalla documentazione emerge che la partecipazione è strutturalmente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva assunzione del servizio. Il piano industriale prevede l’affidamento del servizio di igiene urbana a partire dal 2026, con espansione progressiva della base di utenti serviti nell’arco decennale 2025-2035. La quota della capogruppo è inoltre destinata a crescere per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e perciò non noto.
La Corte non si pronuncia sulla coerenza dell’operazione con lo statuto della capogruppo, sulla sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, né sul potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Ritiene invece assorbenti le carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.
Il provvedimento non contiene alcun quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, né una valutazione comparativa dei costi della gestione in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un progetto posto a base di gara. La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, espresso nella deliberazione n. 2/2024/PASP e confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto in assenza di una valutazione comparativa quantitativa del modello organizzativo prescelto.
Né la circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione vale a escludere l’esigenza motivazionale, essendo l’acquisizione dichiaratamente preordinata alla gestione futura. Il parere è pertanto sfavorevole, con trasmissione al sindaco e pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.