Ottemperanza al giudicato sulla carta docente per il personale precario (TAR Lombardia n. 1037 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e la condanna a darvi integrale esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi, senza corresponsione di compenso ove questi sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Va riconosciuto il pagamento degli interessi legali sulle somme portate dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo. Non è invece dovuto il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., in mancanza di prova specifica, non essendo il pregiudizio da inesecuzione un danno in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero a metterla a disposizione mediante accredito della somma complessiva di euro 1.500,00.

Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, il pagamento di rivalutazione e interessi e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza, per il contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari al proprio mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo ad alcun compenso.

Quanto agli accessori, il Tribunale ha accolto la domanda di interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, in coerenza con Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

È stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a. al risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica. Il danno, in mancanza di specifica prova il cui onere incombeva sul ricorrente, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali medio tempore maturati, non potendo qualificarsi come danno in re ipsa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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