Riscossione dei residui e adeguatezza del FCDE nei rendiconti comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 235 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sui rendiconti degli enti locali di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la regolarità della gestione non è integrata dalla mera coerenza con i vincoli di finanza pubblica, ma richiede anche la verifica dell’effettiva capacità di riscossione delle entrate e della corretta valutazione dei residui. L’adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere assicurata in relazione alle poste non riscosse, al fine di evitare che il risultato di amministrazione esponga una quota di parte disponibile non sostenuta da effettiva liquidità. La chiusura del procedimento di controllo non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dagli atti istruttori. La deliberazione di chiusura dei questionari consuntivi può essere accompagnata da inviti all’ente a migliorare la gestione dei residui attivi e passivi e a implementare l’attività di riscossione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2025 del Comune di Fonteno (BG), un ente di modeste dimensioni, nell’ambito del controllo previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dall’art. 148-bis del TUEL. L’analisi è stata condotta sulla base dei questionari redatti dall’Organo di revisione, nonché dei dati acquisiti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dal sistema Con.Te. e da altre fonti informative. All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha ravvisato profili di criticità nella gestione dei residui e nella capacità di riscossione dell’ente, pur riscontrando una gestione sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica. Ha pertanto disposto la chiusura dei questionari, accompagnata da specifici inviti all’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato l’evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo considerato, rilevando che nel 2025 l’accantonamento a FCDE ammontava a 34.678,59 euro, a fronte di residui di parte corrente per 38.765,67 euro, con una percentuale di copertura attestata all’89%. L’effettiva capacità di riscossione delle entrate proprie del Comune, data dal rapporto tra riscossioni totali e totale dei crediti da riscuotere, è stata calcolata nell’86,99%. Tali percentuali, pur non determinando squilibri, hanno indotto la Sezione a formulare rilievi volti a prevenire possibili criticità future.
In particolare, la Sezione ha invitato l’ente a monitorare la gestione dei residui attivi, soprattutto quelli antecedenti al 2021 (per 3.503,00 euro), e dei residui passivi, attivando procedure di ricognizione e verifica finalizzate al loro sollecito esaurimento.
È stato inoltre richiamato l’obbligo di implementare e presidiare l’attività di riscossione in conto residui delle entrate del titolo I, la cui percentuale di riscossione nell’esercizio 2024 si attestava al 42%, nonché di quelle derivanti dal recupero dell’evasione. Sul punto, la Sezione ha evidenziato la necessità di assicurare un’adeguata svalutazione a FCDE delle poste non riscosse, con particolare riferimento alle entrate del titolo III, tipologia 100, derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni. Tale indicazione mira ad evitare che la parte disponibile del risultato di amministrazione sopravvaluti la capacità di riscossione dell’ente.
Infine, con riferimento all’esercizio 2025, la Sezione ha verificato la corretta iscrizione del fondo obiettivi di finanza pubblica, pari a 1.415,00 euro, come previsto dall’art. 1, commi 784 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dal D.M. 4 marzo 2025. Tale importo è stato ritenuto coerente con l’accantonamento esposto nel rendiconto, consentendo la chiusura del procedimento, pur nella consapevolezza che essa non equivale a una valutazione positiva sugli aspetti non emersi dall’istruttoria.
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Nota della Redazione
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