Rito abbreviato contabile: pagamento e definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 37 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 il giudice contabile non è vincolato dal dissenso del pubblico ministero e può valutare autonomamente il merito della richiesta, escludendo la configurabilità del doloso arricchimento quando l’utilità non risulti accertata né in sede penale né in giudizio. La definizione alternativa del giudizio non integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere né di estinzione, ma una pronuncia di merito, con la quale il collegio accerta la responsabilità e l’avvenuto pagamento della somma. Ne consegue che la sentenza, espressamente non impugnabile ai sensi del comma 9, resta comunque soggetta alla statuizione sulle spese, che il giudice liquida considerando lo stato del giudizio, la congruità della somma, il comportamento processuale del convenuto e la virtuale soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il ricorrente chiedendo la condanna al pagamento, in favore di un’amministrazione statale, di € 39.873,53, di cui € 19.873,53 a titolo di danno patrimoniale da interruzione del nesso sinallagmatico ed € 20.000,00 per danno non patrimoniale all’immagine della pubblica amministrazione. La pretesa derivava da episodi corruttivi accertati in sede penale con condanna irrevocabile.

Costituendosi, il convenuto ha presentato richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo una somma non superiore al 40 per cento della pretesa risarcitoria. La Procura ha reso parere negativo, invocando un asserito doloso arricchimento. La questione centrale è così divenuta quella della valenza del dissenso del requirente e della qualificazione giuridica del rito speciale.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla lettera dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria. Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 dichiara espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado.

Sul piano della qualificazione, la Corte esclude che si versi in una ipotesi di cessazione della materia del contendere o di estinzione. Richiamando i recenti approdi giurisprudenziali (tra cui Corte conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello n. 104/2018, sez. Lombardia n. 142/2018 e n. 93/2018, sez. Sardegna n. 120/2017, sez. Lazio n. 234/2019 e n. 128/2021), afferma la necessità di un provvedimento di merito, quale modalità di definizione alternativa del giudizio.

Quanto al dissenso del requirente, il collegio ritiene di avere il potere di valutare il merito della richiesta indipendentemente dal parere negativo della Procura. Nel caso concreto non ravvisa alcun doloso arricchimento, non risultando in atti alcuna utilità conseguita: la promessa di quote societarie richiamata negli atti penali risulta accettata dagli interessati ma mai concretizzata, e pertanto l’arricchimento non è né acclarato in sede penale né altrimenti dimostrato in sede contabile.

Sulla congruità dell’importo, il collegio riduce l’addebito al 30 per cento, considerando l’entità del danno, la gravità della colpa e le circostanze del caso concreto. Accertato l’avvenuto pagamento, dichiara definito il giudizio e condanna il convenuto alle spese, liquidate con separata nota in calce alla sentenza, valorizzando lo stato del giudizio, la congruità della somma, l’immediato versamento e la virtuale soccombenza, poiché il rito è concepito dal legislatore a fini deflattivi e garantisce l’incameramento di somme certe in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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