Indennità accessorie nel pubblico impiego regionale e decorrenza della contrattazione decentrata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10096 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emolumenti accessori dei dipendenti delle amministrazioni regionali, l’assegnazione “temporanea” presso altra sede che si protragga per oltre un ventennio assume i caratteri della stabilità e dell’indeterminatezza e va qualificata come trasferimento, con esclusione dell’indennità di trasferta. Le indennità la cui erogazione è subordinata dalla normativa regionale alla previa contrattazione decentrata non possono essere riconosciute per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione della contrattazione stessa, risultando nulla ogni retrodatazione. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, quantificata equitativamente in percentuale della retribuzione media giornaliera, costituisce debito di valuta e su di essa maturano gli interessi legali con valenza compensativa rispetto alla rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Un dipendente di una Sovrintendenza regionale, destinato temporaneamente presso un’altra sede per ordini di servizio successivi, agisce nei confronti dell’amministrazione regionale per ottenere differenze retributive a titolo di emolumenti accessori e maggiorazioni stipendiali maturate a decorrere dal 1987, connesse al servizio di vigilanza espletato presso un sito archeologico.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, riconosce la maggiorazione contrattuale per il servizio festivo e il risarcimento del danno da mancata fruizione dei riposi compensativi, oltre all’indennità di campagna per un periodo determinato, escludendo invece le altre indennità richieste. Il lavoratore ricorre in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la qualificazione dell’assegnazione come trasferimento, deducendo il travisamento degli elementi documentali. Il motivo è infondato: l’assegnazione “temporanea”, protrattasi per oltre vent’anni, ha assunto i caratteri della stabilità e dell’indeterminatezza, incompatibili con il riconoscimento dell’indennità di trasferta. Né vale a smentire tale qualificazione la circostanza, non comprovata, della contestuale attività presso la sede di provenienza, poiché l’assegnazione può essersi concretata in un comando, che prevede proprio tale regime retributivo.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Le censure non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui tutte le indennità richieste per il periodo anteriore al luglio 1998 non sono dovute in forza del d.P.R.S. n. 26/1999, che ne subordina l’erogazione alla previa contrattazione decentrata.

La Corte rileva che la contrattazione è poi intervenuta, ma la sua decorrenza è fissata alla data del 24.7.2000, con la conseguenza che ogni retrodatazione risulta nulla. Resta quindi esclusa la spettanza dell’indennità di rischio, di reperibilità e di campagna sia per il periodo anteriore sia per quello successivo. Il ricorrente non confuta la sovrapponibilità tra indennità di rischio e indennità di vigilanza, non impugna la statuizione sul mancato riconoscimento dell’indennità di reperibilità e non assolve l’onere probatorio del requisito cui è subordinata l’indennità di campagna.

Il quinto motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente configurato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica come debito di valuta, determinandola nella misura dell’80% della retribuzione media giornaliera e calcolando su di essa, dalle singole scadenze fino al saldo, gli interessi legali con valenza compensativa, quale maggior somma tra rivalutazione ed interessi, come prescritto per il lavoro pubblico.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese non sono liquidate per non aver l’amministrazione regionale svolto alcuna attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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