L’irregolarità contributiva successiva determina la revoca degli sgravi già fruiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18114 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, è subordinato al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Il DURC costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione degli sgravi, non avendo valore costitutivo ma di mera certazione. L’accertata irregolarità nei versamenti contributivi, ancorché relativa a periodi successivi a quelli di godimento delle agevolazioni, è ostativa alla loro conservazione e legittima la richiesta di restituzione, senza che possa configurarsi una retroattività del documento unico. La regolarizzazione delle irregolarità è consentita solo attraverso lo specifico procedimento disciplinato dall’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, sicché è preclusa ogni sanatoria ex post.
Il Fatto
L’Inps aveva revocato le agevolazioni contributive fruite dalla società per il periodo novembre 2015 – settembre 2017, a seguito dell’accertamento di irregolarità relative alle contribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017. L’avviso di addebito emesso per il recupero delle somme era stato annullato dal Tribunale di Alessandria, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Torino, la quale aveva ritenuto che un DURC negativo successivo non potesse caducare retroattivamente benefici già riconosciuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e degli artt. 3 e 4 del DM 30 gennaio 2015. Il Collegio ha rammentato che il possesso del DURC è requisito indispensabile per l’accesso a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo, richiamando il costante orientamento di cui alle recenti Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026.
È stato precisato che al DURC non è attribuibile un valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione della situazione contributiva, soggetto al principio per cui la verifica giudiziale resta sempre demandata all’accertamento della reale consistenza dei presupposti delle obbligazioni ex lege. Il mero rilascio del documento non dimostra di per sé la regolarità, essendo richiesta anche l’assenza di violazioni nelle materie indicate dalla norma.
La Corte ha quindi valorizzato la circostanza, incontestata, che la società non si era attivata tempestivamente per regolarizzare la propria posizione a seguito dell’invito ricevuto. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, potendo semmai configurare una responsabilità risarcitoria per la perdita della chance di sanatoria, ma non può far ricadere sull’Istituto gli effetti dell’inosservanza di obblighi che appartengono al datore di lavoro.
La Corte ha infine escluso che la revoca degli sgravi consegua a una presunta retroattività del DURC negativo, discendendo piuttosto dal suo valore di accertamento di un’irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione dei benefici. Ha pertanto cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la valutazione sulla rilevanza estintiva dell’intervenuto accordo di ristrutturazione omologato e dei pagamenti rateali eseguiti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.