Indennità di cessazione dell’agenzia soggette a prescrizione quinquennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14051 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ., a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, e dalla tipologia del rapporto, subordinato, parasubordinato o di agenzia. La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti al momento della chiusura del rapporto. La genericità della formula legislativa impone di ricondurre alla previsione ogni credito del prestatore che trovi causa nella cessazione del rapporto, compresa l’indennità di cessazione dell’agenzia ex art. 1751 cod. civ.. La presunzione di conoscenza degli atti recettizi ex art. 1335 cod. civ. presuppone il recapito all’indirizzo corretto del destinatario.

Il Fatto

Un agente conveniva in giudizio la società preponente per ottenere il pagamento di varie somme rivendicate all’esito della risoluzione del rapporto di agenzia, intervenuta il 31.12.2002: indebita trattenuta su provvigioni, fattura non pagata, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ., indennità suppletiva di clientela e meritocratiche, oltre a voci risarcitorie.

Il tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte d’appello confermava, ritenendo applicabile il termine breve a tutte le spettanze e negando efficacia interruttiva alla convocazione della Commissione di conciliazione, non pervenuta alla società per l’indicazione di un indirizzo errato della sede legale. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che il ricorrente assumeva soggetta al termine decennale ordinario, sul presupposto che la prescrizione breve riguarderebbe solo il rapporto di lavoro subordinato. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui tali indennità rientrano nella prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ., in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti alla chiusura del rapporto.

Il percorso argomentativo si fonda sulla genericità della formula legislativa, che non distingue tra tipologie di rapporto, e sulla sistematica del Libro V del codice civile, che regola il lavoro subordinato, quello autonomo e le sue forme particolari. Ne deriva che la prescrizione breve riguarda tutte le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, senza la limitazione a quelle relative al solo rapporto subordinato, come già affermato in Cass. n. 10923/1994 e ribadito da Cass. n. 16139/2018. Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto alla seconda censura, il ricorrente sosteneva la diversa natura delle singole voci di credito, che ne imporrebbe differenti termini prescrizionali. La Corte reputa il motivo infondato: a parte la mera declamazione dei titoli, il ricorrente non dimostra la natura non provvigionale o non legata alla cessazione del rapporto delle somme azionate, né l’assoggettamento a un termine più ampio, anche per difetto di specificità. Le provvigioni, inoltre, soggiacciono al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., trattandosi di somme pagabili periodicamente.

Il terzo motivo, con cui si censurava la valutazione delle prove e l’operatività della presunzione di conoscenza degli atti recettizi, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che gli accertamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità oltre i limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, e che le censure di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. presuppongono ipotesi non ravvisabili nella specie. La Corte di merito ha correttamente escluso l’operatività della presunzione ex art. 1335 cod. civ., che presuppone il recapito all’indirizzo corretto del destinatario, risultando indicato un indirizzo errato della sede sociale.

Anche il quarto motivo è infondato. Il giudice di appello non ha tratto alcuna presunzione contraria all’atto pubblico, avendo fondato la conclusione sull’inidoneità della raccomandata ai fini dell’art. 1335 cod. civ. esclusivamente sull’errore dell’indirizzo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

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