Indennità De Maria esclusa la retribuzione di posizione dei dirigenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5070 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di perequazione c.d. De Maria ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, l’appello incidentale tardivo del coobbligato solidale è ammissibile quando l’impugnazione principale, ove accolta, modifichi l’assetto di interessi accettato dall’acquiescente, in ragione della natura unitaria dell’accertamento della cogestione tra Università e Azienda ospedaliera universitaria. L’indennità perequativa deve essere determinata, in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello dei dipendenti universitari e il X livello del personale ospedaliero, senza includere automaticamente la retribuzione di posizione, anche nella componente fissa, dei dirigenti del comparto sanità; tale voce, essendo strettamente connessa all’attribuzione della responsabilità dirigenziale, è riconoscibile solo se collegata all’effettivo conferimento dell’incarico.

Il Fatto

Un dipendente universitario con qualifica di funzionario tecnico, in servizio presso un’azienda ospedaliera universitaria, ha chiesto il pagamento dell’indennità De Maria per l’importo di euro 92.796,62, invocando una precedente sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto all’equiparazione al personale sanitario di pari livello.

Il Tribunale ha condannato in solido l’Azienda ospedaliera e l’Università al pagamento di euro 79.237,28. La Corte d’appello, accogliendo in parte il gravame dell’Azienda e quello incidentale dell’Università, ha ridotto l’importo, escludendo dal computo la retribuzione di posizione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le censure sull’ammissibilità delle contestazioni introdotte per la prima volta in appello. La difesa della P.A. che si limiti a negare la prova di un elemento costitutivo del credito, come l’attribuzione di un incarico dirigenziale, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa, consentita anche in grado di appello, poiché il lavoratore aveva l’onere di dimostrare i presupposti del proprio diritto in primo grado.

Quanto all’appello incidentale tardivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 24627 del 2007 e n. 18409 del 2010: esso è sempre ammissibile, anche nelle cause scindibili, quando l’impugnazione principale possa modificare l’assetto di interessi accettato dal coobbligato solidale. Il Collegio valorizza la peculiarità del rapporto di impiego del personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, in cui la titolarità retributiva è dell’Università mentre la provvista giunge dal finanziamento pubblico, con accertamento unitario del rapporto. La Corte d’appello aveva correttamente qualificato come tardiva ma ammissibile l’impugnazione dell’ateneo.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’assetto normativo: la legge n. 213 del 1971, la legge n. 200 del 1974 e l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, conservato in vigore dalla contrattazione collettiva fino al CCNL del 27 gennaio 2005. Il criterio di equiparazione resta quello della tabella allegata al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, con funzione dinamica. Tuttavia, sulla scia delle Sezioni Unite n. 8521 del 2012 e n. 9279 del 2016, la finalità perequativa trova un limite nelle voci connesse al conferimento di incarichi: la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, è erogata in ragione della funzione dirigenziale e non può confluire automaticamente nell’indennità (conf. Cass. Sez. L n. 7737 del 2018).

Non persuade la clausola interpretativa ARAN del 12 gennaio 2021, che riguarda i dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione sia a carico del fondo contrattuale: qui si discute di un dipendente universitario solo “strutturato” nel SSN, non titolare della qualifica dirigenziale. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per il non ancora consolidato orientamento al momento della proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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