Riduzione fondi contrattuali e taglio forfettario trattamento accessorio dirigenti medici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6870 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, qualora non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali previste dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla legge n. 122 del 2010, l’operazione rideterminativa ex post deve articolarsi in tre passaggi: ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell’importo dell’anno 2010; riproporzionamento in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio; suddivisione dell’ammontare complessivo per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione. Contrasta con la lettera della norma e con il divieto di reformatio in peius la riduzione operata attraverso un taglio percentuale forfettario, nella specie del 30%, applicato indistintamente ai dirigenti. Ne consegue la detrazione dal percepito del minor importo spettante, con individuazione degli importi da restituire.
Il Fatto
Due dirigenti medici di una azienda sanitaria locale hanno impugnato la nota con cui l’azienda, per riduzione dei fondi contrattuali, aveva disposto la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, procedendo al recupero mediante trattenuta in busta paga. I ricorrenti contestavano l’illegittimità della decurtazione, deducendo che la base di calcolo era stata individuata nell’intera consistenza dei fondi anziché nelle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, con incidenza indebita su indennità rientranti nel trattamento fondamentale, e senza la preventiva revisione della graduatoria delle funzioni dirigenziali.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la decurtazione per la parte eccedente determinate somme, ma ritenendo legittima la trattenuta operata. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione principale dell’azienda e, accogliendo il gravame incidentale dei lavoratori, ha condannato la struttura sanitaria alla restituzione delle somme illegittimamente decurtate. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente per connessione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio già fissato in una serie di pronunce sul medesimo contenzioso, ai cui motivi rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: in tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, in mancanza di tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, l’operazione rideterminativa ex post va compiuta ricalcolando il fondo con cristallizzazione all’importo del 2010, riproporzionandolo per la riduzione dei dirigenti cessati e suddividendo l’ammontare così ottenuto per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione. Se le somme percepite risultano superiori a quanto spettante, occorre detrarre il minor importo, individuando gli importi da restituire (Cass. n. 32557 del 2023 e conformi).
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello del 30% applicato dall’azienda. La Corte chiarisce che, se non si è proceduto alla cristallizzazione al 2010 con riduzione proporzionale alle cessazioni, la suddivisione del fondo può aver portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti il dovuto; ma non è legittimo un taglio forfettario della quota variabile per ciascun medico, poiché il trattamento economico complessivamente goduto non poteva aumentare ma nemmeno essere riformato in peius (Cass. n. 6930 del 2021).
Il ricalcolo non attiene alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010: si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, venendo in rilievo la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via incidentale. Il diritto soggettivo non necessita, per assumere consistenza, della rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022).
Quanto alla dedotta necessità di rivedere le graduazioni, la Corte rileva che la revisione riguarda solo le proporzioni in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto e non l’ammontare degli stessi. L’attuazione di una revisione postula l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione; anche ammettendo misure provvisorie in attesa del nuovo iter, occorre richiamare le ragioni della revisione e dare contestualmente avvio al procedimento, presupposti estranei alla rideterminazione dei fondi posta a base del taglio forfettario. La Corte d’Appello, pur avendo correttamente ritenuto illegittima la modalità della riduzione, ha calcolato il dovuto senza considerare la riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni dal servizio. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati ed eseguire le necessarie verifiche contabili.
Nota della Redazione
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