Termine di novanta giorni e decadenza dalla potestà sanzionatoria INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9016 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notificazione degli estremi della violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata dall’art. 3, comma 6, del medesimo decreto, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. Qualora l’autorità giudiziaria non abbia trasmesso gli atti all’autorità amministrativa, il termine decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, ove dal vaglio di merito risulti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. L’inerzia nella trasmissione non può ridondare a danno dell’incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aosta, che aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli dall’INPS per il pagamento di sanzioni amministrative per l’omesso versamento di contributi relativi al primo e secondo trimestre 2015.

La Corte territoriale riteneva che il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione fosse decorso, decorrendo dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, non essendovi stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica con successiva restituzione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 e degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 8/2016, sostenendo che per i fatti anteriori alla depenalizzazione operasse la speciale disciplina degli artt. 8 e 9, prevalente sulla generale applicabilità della l. n. 689/1981 richiamata dall’art. 6, e che all’inosservanza del termine novanta giorni non fosse collegata alcuna decadenza.

La Corte ha respinto la censura. L’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 stabilisce in forma generale che nel procedimento sanzionatorio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. n. 689/1981. Tra le sanzioni previste dal decreto devono intendersi ricomprese anche quelle che, a norma dell’art. 8, si applicano alle violazioni commesse anteriormente. L’art. 9, comma 4 richiama il medesimo termine di novanta giorni dell’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza costante interpreta come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria.

La soluzione è costituzionalmente necessitata. La Corte cost. n. 151 del 2021 ha precisato che il principio di legalità modella la scansione cronologica dell’esercizio del potere afflittivo, e che il limite temporale per l’irrogazione costituisce presupposto della certezza giuridica e del diritto di difesa, in coerenza con gli artt. 23, 24 e 97 Cost. La mera prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981 è inidonea a garantire tale contiguità temporale.

Nel caso di specie la peculiarità è data dall’assenza di qualsiasi trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’INPS: non è possibile riferirsi al dies a quo dell’art. 9, comma 4, poiché all’epoca dell’accertamento il fatto era previsto come reato. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 15352 del 2015: il termine di decadenza introdotto dal legislatore non ha effetto retroattivo, ma il bilanciamento con l’interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un’inerzia non imputabile è assicurato dalla regola dell’art. 252 att. c.c., per cui il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore della nuova legge.

Pertanto, il termine per la contestazione andava collocato al 6.2.2016, quando, intervenuta la depenalizzazione, l’INPS avrebbe potuto procedere d’ufficio. Poiché i dati erano già in suo possesso e l’accertamento non richiese attività istruttoria, la notifica del 23 marzo 2017 era tardiva. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese e condanna al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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