Indennità di prima sistemazione dovuta al dirigente anche senza menzione contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22409 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 66 del CCNL 1°.8.2006 spetta al dirigente pubblico anche quando il contratto individuale non la menzioni, poiché il contratto individuale deve intendersi integrato dal contenuto del contratto collettivo, che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare a tutti i dipendenti senza discriminazioni. La mancata previsione nel contratto individuale non può validamente disporre un trattamento economico deteriore rispetto a quello collettivo. L’indennità di prima sistemazione è pertanto cumulabile con l’incentivo alla mobilità territoriale, trattandosi di voci distinte, previste da due separate disposizioni del CCNL e volte a remunerare disagi diversi. La disciplina di riduzione della spesa dettata dall’art. 4, comma 44, legge n. 183/2011 si applica ai soli dipendenti statali e non agli enti previdenziali come l’INPS.
Il Fatto
Un dirigente dell’INPS, con incarico conferito presso una direzione regionale, conveniva in giudizio l’Istituto per accertare il proprio diritto alla percezione dell’indennità di prima sistemazione, erogata in occasione del nuovo incarico dirigenziale e poi revocata con trattenimento delle somme già corrisposte. Chiedeva altresì la condanna dell’ente al pagamento degli importi corrispondenti.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui il dirigente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché investono i passaggi della sentenza d’appello sull’applicabilità dell’indennità di prima sistemazione e sono entrambi infondati. La Corte ribadisce l’orientamento già espresso in Cass. 17.07.2023, n. 20664: l’art. 66 del CCNL di comparto trova applicazione anche quando il contratto individuale taccia, poiché la pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare il contratto collettivo a tutti i propri dipendenti, senza discriminazioni, ai sensi dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
Il contratto individuale, del resto, non avrebbe potuto validamente disporre un trattamento economico diverso e deteriore rispetto a quello collettivo, come impone l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. Né la natura dell’incarico dirigenziale vale a sottrarre la vicenda alla disciplina del trasferimento: la qualificazione non dipende dall’accordo tra le parti, ma dalla circostanza che il trasferimento sia disposto su domanda del lavoratore oppure dall’ente per motivi organizzativi o di servizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma l’inapplicabilità all’INPS dell’art. 4, comma 44, legge n. 183/2011. Il riferimento letterale ai soli “Ministeri” nella rubrica non limita l’interpretazione dell’intero articolo, che contiene disposizioni riferite anche a enti diversi dallo Stato. Rileva, piuttosto, la collocazione topografica della disposizione: il comma 44 concorre agli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il comma 66, riferito agli enti previdenziali, fissa un obiettivo complessivo di risparmio che gli enti raggiungono nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Il microsistema dell’art. 4 legge n. 183/2011 depone dunque per una disciplina differenziata, che fa salva l’autonomia degli enti previdenziali. Inoltre, le disposizioni della legge n. 836/1973 non sono mai state direttamente applicabili al personale delle amministrazioni diverse da quella statale, e con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico hanno cessato di produrre effetti ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
Anche il terzo motivo è infondato. L’indennità di prima sistemazione e l’incentivo alla mobilità territoriale sono voci distinte, previste dagli artt. 66 e 74 del CCNL, e remunerano disagi diversi: l’una la mobilità con cambio di residenza, l’altra il mutamento dell’incarico dirigenziale. Gli incentivi alla mobilità non possono pertanto sostituire l’indennità. Il ricorso è respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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