Retribuzione feriale dei macchinisti e indennità connesse alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6412 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali retribuite, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che le clausole della contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, che escludano dal computo della retribuzione feriale voci retributive legate a specifici disagi delle mansioni ordinariamente svolte sono nulle, perché potenzialmente dissuasive rispetto all’esercizio effettivo del diritto al riposo. L’effetto dissuasivo va valutato sull’incidenza mensile della riduzione, non sul raffronto tra differenza mensile e annuale.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con mansioni di macchinista, hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell’indennità di utilizzazione/condotta prevista dai contratti aziendali, dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e dell’indennità di assenza dalla residenza disciplinata dai contratti collettivi nazionali delle attività ferroviarie.

Il primo giudice ha accolto il ricorso. La Corte d’appello, in riforma, ha rigettato le domande, escludendo le voci dalla retribuzione feriale e qualificando l’indennità di assenza dalla residenza come voce indennitaria. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina europea e delle norme contrattuali, nonché la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la nozione di retribuzione feriale subisce la decisiva influenza dell’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, per la quale l’espressione “ferie annuali retribuite” impone che, durante le ferie, sia mantenuta la retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore.

I principi informatori dell’indirizzo sono l’equiparabilità della situazione retributiva feriale a quella dei periodi di lavoro e la non dissuasività: ogni incentivo a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del diritto europeo, che mira a garantire un riposo effettivo e la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Di qui la regola operativa: è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo rivendicato e l’espletamento delle mansioni affidate, verificando se l’importo si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore.

Applicando tale criterio alla fattispecie, la Corte richiama una propria recente pronuncia relativa a una fattispecie praticamente sovrapponibile e ne estende le conclusioni. L’indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa, compensa il disagio del dipendente viaggiante derivante dall’assenza di una sede fissa di lavoro: essa va inclusion nella retribuzione feriale. Per la medesima ragione è fondata la domanda relativa alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale.

Il Collegio precisa, infine, il criterio di valutazione dell’effetto dissuasivo: esso non può essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica alla rinuncia deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese il lavoratore può impegnare per le ordinarie condizioni di vita proprie e della famiglia.

Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi esposti e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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