Integrazione al minimo INARCASSA e soglia ISEE: legittima la previsione regolamentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16596 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del regolamento di una Cassa professionale che subordina il diritto all’integrazione al minimo della pensione al mancato superamento di una determinata soglia ISEE è legittima. Il principio del pro-rata, di cui all’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, attiene al meccanismo di calcolo della pensione e non può essere invocato per una prestazione ulteriore e autonoma, quale l’integrazione al minimo, che non rappresenta una maggiorazione stabile e permanente. L’esclusione dell’integrazione non integra violazione dell’art. 38, comma 2, Cost., dovendo il relativo diritto essere valutato in un giudizio di bilanciamento con il contrapposto interesse al contenimento della spesa previdenziale e alla stabilità delle gestioni.
Il Fatto
Una professionista iscritta a INARCASSA dal 1978 contestava il provvedimento con cui l’ente, nel liquidarle la pensione di vecchiaia unificata con decorrenza dal 1° luglio 2018, non aveva integrato l’importo al trattamento minimo, in applicazione dell’art. 28, comma quinto, del Regolamento Generale di previdenza che esclude l’integrazione per gli iscritti con ISEE superiore a una determinata soglia.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando la Cassa a corrispondere la pensione nella misura integrata al minimo. La Corte d’appello rigettava il gravame dell’ente, ritenendo la previsione regolamentare in contrasto con l’art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, per il mancato rispetto del principio del pro-rata e delle connesse esigenze di tutela dell’affidamento e di gradualità. Avverso tale sentenza INARCASSA proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, respinte le eccezioni di inammissibilità e di giudicato interno sollevate dalla controricorrente, esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Richiamata la recente pronuncia Cass. n. 11080/2026, la Corte afferma che il principio del pro-rata, di cui all’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, non costituisce un principio destinato a incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo.
Il principio non può essere utilmente invocato per una prestazione, come l’integrazione al minimo, che è ulteriore e autonoma rispetto alla pensione cui accede. Nella specie, il pro-rata risulta correttamente salvaguardato: l’art. 20.2 del Regolamento del 2012 prevede che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita da una quota retributiva per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2012 e da una quota contributiva per quelle successive.
Quanto al dedotto contrasto con l’art. 38, comma 2, Cost., la Corte osserva che il diritto all’integrazione al minimo non può essere considerato in modo assoluto, ma deve essere valutato in un bilanciamento con il contrapposto interesse al contenimento della spesa previdenziale, esigenza imposta anche alle Casse professionali dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995. L’esclusione dell’integrazione, inoltre, è controbilanciata dal vantaggio di continuare a esercitare l’attività e fruire dei supplementi di pensione quinquennale, che consentono di integrare la misura del trattamento.
La Corte esclude infine la violazione del legittimo affidamento: non essendo specificata alcuna condotta alternativa della professionista e incidendo l’integrazione non sui requisiti del diritto ma solo sulla quantificazione del trattamento, l’elemento è in sé mutevole e non può ingenerare un affidamento tutelabile.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria è rigettata, con condanna della controricorrente alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.