Termine breve per l’impugnazione decorrente dalla notifica per il notificante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12834 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, stabilito dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorre, anche per la parte che ha provveduto alla notifica, dalla data in cui la notifica stessa si perfeziona nei confronti del destinatario. Gli effetti del procedimento notificatorio, inclusa la decorrenza del termine, sono unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, essendo interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni a tutti i soggetti che ne sono parti. Ne consegue che un’impugnazione notificata oltre il termine semestrale, computato dalla notifica del provvedimento, è inammissibile.
Il Fatto
In seguito all’impugnazione di un decreto di omologa, la parte soccombente riteneva che la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal giudice di merito non fosse adeguatamente motivata. A sostegno del ricorso, lamentava la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per l’assenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione. L’istituto previdenziale resisteva, eccependo la tardività dell’impugnazione: il decreto, già oggetto di correzione di errore materiale, era stato notificato il 13 giugno 2024, mentre il ricorso per cassazione risultava notificato solo il 6 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’eccezione di tardività assorbente e preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso, dichiarando l’impugnazione inammissibile per intervenuta scadenza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Nel richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6278 del 2019, la Corte ha precisato che il termine per impugnare decorre, anche per il notificante, dal momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Tale conclusione deriva dalla natura unitaria del procedimento notificatorio: gli effetti, e quindi la decorrenza del termine, non possono che essere comuni a tutte le parti del rapporto processuale, come confermato anche da successivi arresti (ex multis, Cass. n. 5134/2021).
Nel caso di specie, la notifica del decreto avvenuta in data 13 giugno 2024 aveva fatto decorrere il termine semestrale, che risultava ampiamente superato al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 6 novembre 2024. La mancata impugnazione nel termine perentorio ha pertanto determinato il consolidamento del provvedimento.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo soccombenza, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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Nota della Redazione
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