Indennità di trasferta subordinata alle sei ore di servizio extraurbano giornaliero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15049 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferta, l’art. 46 del CCNL Autotrasporti Artigiani del 2001 subordina il diritto al trattamento a un servizio extraurbano giornaliero di durata superiore alle sei ore, anche quando il limite sia raggiunto per sommatoria di più servizi intermittenti. Il comma 10 della medesima disposizione, nel prevedere che restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento, opera quale norma di diritto intertemporale e non quale clausola in bianco che consenta alle parti di riconoscere la trasferta fuori dalle ipotesi espressamente contemplate. La ratio dell’istituto, volta a compensare una prestazione di maggiore gravosità rispetto a quella ordinaria, impedisce un’interpretazione che ne estenda l’applicazione oltre i casi tipizzati, ove ciò determini ricadute incoerenti con il sistema previdenziale.

Il Fatto

Una ditta individuale del settore autotrasporto riceveva tre verbali di accertamento per crediti contributivi, tra cui le somme corrisposte ai propri lavoratori a titolo di indennità di trasferta, asseritamente escluse da oneri contributivi. La titolare proponeva opposizione chiedendo l’accertamento negativo di quei crediti.

Il giudice di primo grado rigettava integralmente le domande. In sede di appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione e riteneva insussistenti i soli crediti indicati in dispositivo; il rigetto dell’impugnazione, rilevante in questa sede, riguardava le somme erogate a titolo di trasferta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui l’INAIL ha resistito con controricorso e l’INPS ha depositato procura speciale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, denunciano la violazione dell’art. 2077 cod. civ., dell’art. 46, comma 10, del CCNL e dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ. La ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse indebitamente negato al datore di lavoro la possibilità di attribuire un trattamento di miglior favore ai dipendenti.

La Corte di legittimità richiama il tenore letterale della clausola: il personale che compie servizi extraurbani non ha diritto alla trasferta se la durata del servizio non supera nel complesso le sei ore continuative; nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a sei ore, si procede alla somma delle rispettive durate, salvo il caso in cui sia concessa un’ora di libertà in sede per il pasto, entro determinate fasce orarie. Il comma 10 stabilisce che restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previsti nello stesso articolo.

Secondo la Corte, l’interpretazione dei giudici territoriali è immune da censure: essa è conforme al tenore letterale delle disposizioni e coerente con la ratio dell’istituto della trasferta, volta a compensare una prestazione di maggiore gravosità rispetto a quella ordinaria. Il comma 10, letto nel suo complesso, opera come norma transitoria di diritto intertemporale, non applicabile nella fattispecie concreta, poiché la ditta individuale era stata iscritta alla camera di commercio ben dopo l’entrata in vigore del CCNL del 2001. La Corte respinge l’esegesi della ricorrente, che avrebbe voluto leggere il comma 10 quale norma in bianco.

Quanto alle censure dirette contro il passaggio motivazionale con cui la Corte d’appello ha evidenziato le ricadute incoerenti di una diversa lettura sul sistema previdenziale, le stesse sono dichiarate inammissibili, perché rivolte contro argomenti eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, privi di effetti giuridici e come tali non suscettibili di censura in sede di legittimità, secondo il richiamato precedente Cass. n. 18429 del 2022.

Il terzo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, è infondato: la Corte territoriale, interpretata la normativa, ha esaminato le lettere di assunzione e ha verificato che le prestazioni concretamente rese non avevano le caratteristiche richieste per essere considerate in trasferta. Vi è stata dunque una precisa attività di apprezzamento degli elementi di prova, rientrante nel libero convincimento del giudice di merito, tenuto a esporre in maniera concisa ma logicamente adeguata gli elementi posti a fondamento della decisione, con implicita disattivazione degli argomenti incompatibili con la soluzione adottata (Cass. n. 29730 del 2020).

Il quarto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alle testimonianze rese in primo grado dai funzionari dell’INPS, è parimenti infondato: la Corte d’appello ha deciso in base a una ratio assorbente fondata sull’interpretazione dell’art. 46 del CCNL, il che esclude l’omissione denunciata (tra le tante, Cass. n. 12652 del 2020). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore dell’INAIL e nulla nei confronti dell’INPS, che non ha svolto sostanziale attività difensiva; sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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