Competenza disciplinare dell’UPD per tutte le sanzioni diverse dal rimprovero verbale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9513 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari diverse dal rimprovero verbale, ivi compresa la sanzione pecuniaria, appartiene all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. L’espressione “infrazioni di minore gravità” di cui all’art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 è riferita esclusivamente al rimprovero verbale e non può essere estesa alla sanzione pecuniaria. Consegue che, ove la violazione contestata risulti astrattamente suscettibile di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Le irregolarità dell’indagine conoscitiva interna non inficiano la legittimità del procedimento disciplinare, essendo utilizzabili i fatti emersi e ritualmente contestati.
Il Fatto
Un dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate impugnava la sanzione pecuniaria disciplinare di € 500,00 irrogatagli per la contestata violazione degli obblighi di astensione, per non essersi astenuto da attività che potevano coinvolgere gli interessi di un proprio familiare, con accesso abusivo al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria per finalità estranee a quelle istituzionali. Il Tribunale di Napoli riteneva illegittima la sanzione, affermando che, trattandosi di dirigente, il procedimento avrebbe dovuto essere avviato e concluso dal Direttore Regionale e non dall’UPD. La Corte d’Appello di Napoli riformava la decisione, ritenendo la competenza dell’UPD sulla base delle sanzioni edittali astrattamente previste per il tipo di violazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui il dirigente sosteneva che, essendo stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, la competenza non fosse dell’UPD ma del dirigente generale della struttura. La censura è ritenuta infondata. L’art. 8, comma 1, del CCNL Area VI dirigenti prevede che le violazioni degli obblighi del dirigente diano luogo, previo procedimento disciplinare, all’applicazione di diverse sanzioni: pecuniaria, sospensione dal servizio, licenziamento con o senza preavviso. L’art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al responsabile della struttura la competenza solo per le infrazioni per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale; per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il comma 4 della medesima norma impone la segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che conclude il procedimento entro centoventi giorni.
La Corte chiarisce che l’espressione “minore gravità” non è omnicomprensiva della sanzione pecuniaria, essendo espressamente posta in relazione al solo rimprovero verbale. Il legislatore ha sottratto al responsabile della struttura la competenza per i provvedimenti disciplinari che possono culminare con sanzioni più gravi, imponendo la creazione di un ufficio terzo e imparziale. Con riguardo al secondo motivo, relativo alla eccezione di decadenza, la Corte condivide l’assunto della Corte territoriale: affermata la competenza dell’UPD, il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni, termine pacificamente rispettato.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa la violazione del principio di proporzionalità, per essere stata irrogata la massima sanzione pecuniaria in assenza di precedenti disciplinari e di danno. La Corte reputa l’omesso esame non decisivo, avendo la Corte di merito compiuto una valutazione di proporzionalità valorizzando la gravità complessiva della condotta e la sanzione pecuniaria irrogata in ragione delle ammissioni di responsabilità.
Il quarto e quinto motivo, trattati congiuntamente, attengono alla dedotta illegittimità dell’indagine conoscitiva condotta dal Settore Compliance. La Corte precisa che i profili di asserita irregolarità dell’indagine conoscitiva non possono attenuare alla legittimità del procedimento disciplinare: ciò che rileva è il fatto emerso, ritualmente contestato ed ammesso dall’incolpato. Il ricorso è pertanto respinto, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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