Procuratore sportivo: la penale per la revoca ad nutum non si applica se il recesso è per giusta causa (Cass. 10735/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 10735/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 21963/2024) — camera di consiglio del 20 febbraio 2026, Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Giuseppe Cricenti.

Il principio di diritto

«La clausola penale eventualmente prevista in ipotesi di recesso ad nutum non è, invero, invocabile ove la revoca del mandato sia sorretta da giusta causa, difettandone la ratio giustificatrice».

Il fatto

Due procuratori sportivi (una società e una persona fisica) avevano stipulato con un calciatore professionista un contratto di rappresentanza, consulenza e assistenza, contenente una clausola che, in caso di revoca del mandato, prevedeva una penale di 200.000 euro. Comunicato dal calciatore il recesso, i procuratori ne chiedevano il pagamento davanti al Tribunale di Napoli. Il calciatore eccepiva la propria qualità di consumatore (con la relativa competenza del foro del consumatore) e contestava la domanda nel merito. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Napoli rigettavano la domanda dei procuratori, che ricorrevano per cassazione con quattro motivi; il calciatore proponeva ricorso incidentale condizionato sulla propria qualità di consumatore.

La motivazione

Il primo motivo (clausola penale, art. 1322 c.c.) è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva ritenuto la clausola penale prevista per il recesso ad nutum non applicabile alla revoca sorretta da giusta causa, ravvisata nel venir meno del rapporto fiduciario. Il secondo e il terzo motivo (giusta causa e omesso esame) sono inammissibili: contrappongono all’accertamento di merito — la predisposizione di un testo contrattuale incompleto, poi completato unilateralmente dai procuratori, e il deposito di un contratto «manipolato» presso la Commissione Procuratori Sportivi — una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, anche in ragione della doppia conforme.

Il quarto motivo (spese, artt. 91 e 92 c.p.c.) è infondato: non ricorre una soccombenza reciproca, avendo la Corte d’appello comunque accolto la domanda del calciatore, sia pure sulla base di un argomento diverso da quello del primo giudice (la qualità di consumatore); la diversità della motivazione tra i due gradi è irrilevante ai fini della soccombenza, rilevando il solo dictum. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Esito: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, con condanna dei procuratori alle spese.

Implicazioni pratiche

La clausola penale pattuita per il recesso ad nutum dal mandato non può essere invocata quando la revoca è sorretta da giusta causa — qui, il venir meno del rapporto fiduciario per il deposito di un contratto manipolato — difettandone la ratio giustificatrice. Sul piano processuale, i motivi che contrappongono una diversa lettura dei fatti all’accertamento conforme dei giudici di merito sono inammissibili, e la diversità di motivazione tra primo e secondo grado non integra soccombenza reciproca ai fini della regolazione delle spese.

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