Indennità una tantum ex art. 42 d.P.R. 1092/1973 spetta al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 44 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il diritto alla corresponsione dell’indennità una tantum di cui all’art. 42, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973 non rientra nella giurisdizione del giudice contabile. Non si tratta, infatti, di un trattamento pensionistico, ma di un’indennità che trova la propria fonte nel rapporto di impiego. Ne consegue che la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, quale giudice del rapporto, anche quando la domanda sia proposta nei confronti dell’Inps e dell’amministrazione datrice di lavoro. Restano estranee alla giurisdizione contabile le questioni concernenti la corretta determinazione degli elementi di computo utili per il trattamento di fine servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e successivamente transitato nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Interno, ha chiesto alla Corte dei conti la corresponsione dell’indennità una tantum di cui all’art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 in relazione al periodo di impiego civile prestato alle dipendenze dell’amministrazione. L’istante ha censurato l’inerzia dell’Inps a fronte del carteggio avviato dal Ministero per la rideterminazione del trattamento di buonuscita e dell’aggiornamento della posizione assicurativa, con inserimento degli emolumenti accessori pensionabili.

L’Inps ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel merito, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio della ragione più liquida e il noto orientamento di Cass. civ., Sez. Un., n. 24883 del 2008, secondo cui il giudice deve decidere prima le questioni pregiudiziali e poi il merito. L’eccezione, idonea a definire l’intero giudizio, assorbe ogni ulteriore questione.

Il thema decidendum è individuato nel diritto del ricorrente a percepire l’indennità una tantum in luogo del trattamento pensionistico maturato per il servizio civile, non computabile a fini pensionistici in cumulo con la pensione privilegiata già goduta per il servizio reso nella Polizia di Stato.

La Corte rileva che il petitum non afferisce alla materia pensionistica devoluta alla cognizione contabile. L’art. 42, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973 attribuisce al personale che non abbia diritto alla pensione un’indennità una volta tanto: non si tratta dunque della determinazione di un trattamento pensionistico, ma di un’indennità derivante dal rapporto di impiego.

Su tale rapporto va negata la giurisdizione del plesso contabile a favore del giudice ordinario, attesa la natura del rapporto di lavoro in relazione al quale l’indennità è rivendicata. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 21605/2019 e, in termini, la propria Sezione regionale per la Puglia, sentenza n. 622/2022. È la stessa parte ricorrente a produrre il carteggio sulla rideterminazione dell’indennità di buona uscita, dal quale emerge come l’oggetto del giudizio esuli dalla materia pensionistica.

La Corte osserva infine che le controversie sulla corretta determinazione degli elementi di computo utili per il trattamento di fine servizio non sono devolute alla giurisdizione del giudice contabile, ma a quella del giudice del rapporto di impiego, richiamando Cass. Sez. Un., ordinanza n. 25039 del 2013. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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