Dies a quo prescrizione danno erariale indiretto da responsabilità medica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 15 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di emissione dei singoli titoli di pagamento con cui l’amministrazione ha risarcito il terzo danneggiato, e non dal passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna. La certezza del danno si identifica con la diminuzione patrimoniale effettiva, che segue lo spostamento patrimoniale anche in esecuzione di provvedimenti non definitivi. La notifica degli inviti a dedurre è idonea a interrompere la prescrizione, computandosi il periodo di sospensione straordinaria per l’emergenza epidemiologica. Nel giudizio contabile la regola probatoria è quella della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, non già quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ai fini della colpa grave, il principio di affidamento tra specialisti non esonera il sanitario che abbia dato causa all’errore diagnostico.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre medici in servizio presso un ospedale pugliese, chiedendone la condanna al pagamento di € 285.362,05 a titolo di danno indiretto subito dall’azienda sanitaria. La pretesa origina dall’esborso che la struttura ha sostenuto per eseguire una condanna civile al risarcimento dei danni in favore di un paziente e dei suoi familiari, per un episodio di malpractice medica.

Secondo l’impostazione accusatoria, un radiologo, un ortopedico e un medico di pronto soccorso avevano contribuito, in quote del 60%, 30% e 10%, al pregiudizio del paziente, non diagnosticando tempestivamente una lesione vertebrale cervicale. I convenuti hanno contestato l’atto di citazione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e, nel merito, la prescrizione e l’insussistenza della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, rilevando che l’onere motivazionale del requirente può ritenersi adempiuto anche in forma sintetica, non configurandosi un contraddittorio processuale nella fase delle deduzioni. Analogamente, la contestazione relativa al difetto di giurisdizione è riqualificata come doglianza sul merito, attenendo alla colpa grave quale elemento costitutivo dell’illecito contabile.

Nel merito della prescrizione, la Corte applica il principio delle Sezioni riunite n. 14/QM/2011, secondo cui il dies a quo della prescrizione del danno indiretto coincide con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Il Collegio ritiene irrilevanti le argomentazioni del requirente fondate sul passaggio in giudicato della sentenza civile, valorizzando invece la giurisprudenza d’appello per cui la certezza del danno non interferisce con la certezza del diritto vantato dal terzo. L’eccezione è pertanto parzialmente fondata.

Il Collegio esclude, peraltro, che le iniziative processuali dell’azienda sanitaria nei giudizi civili abbiano efficacia interruttiva, non risultando una domanda specifica di pagamento né una costituzione in mora. Tiene invece conto della sospensione straordinaria per l’emergenza Covid-19 di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, pari a ulteriori 176 giorni. Il danno è dunque rideterminato in € 111.417,48.

Sulla posizione dei due medici condannati, la Corte ravvisa la colpa grave. Quanto al radiologo, l’omessa esecuzione degli accertamenti sull’intero rachide, nonostante la prescrizione del collega, integra una condotta gravemente imperita, ininfluente essendo il richiamo al principio di affidamento. Quanto all’ortopedico, la mancata richiesta di completamento degli esami configura un errore diagnostico inescusabile. È invece assolta la convenuta medico di pronto soccorso, difettando il requisito della colpa grave e operando il principio di affidamento verso le valutazioni degli specialisti.

Ai fini della quantificazione, il Collegio condanna il radiologo al pagamento di € 66.850,49 e l’ortopedico a € 33.425,25, restando a carico dell’azienda sanitaria il residuo del 10%. Sulle somme sono dovute rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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