Incarichi esterni dei docenti a tempo pieno: insussistente l’attività libero-professionale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 128 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi extraistituzionali svolti da un professore universitario a tempo pieno non integrano l’esercizio di attività libero-professionale incompatibile con lo status, quando siano privi di autonoma organizzazione di mezzi e persone, di partita IVA e di carattere abituale, e risultino correlati all’attività scientifica del docente. Essi rientrano nel genus delle attività di valutazione, collaborazione scientifica e consulenza liberamente esercitabili ex art. 6, comma 10, legge n. 240/2010, nonché tra le eccezioni dell’art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che comprende le perizie giudiziarie e le consulenze tecnico-scientifiche prestate per conto di enti pubblici o a prevalente partecipazione statale. La mancata comunicazione all’Ateneo di un incarico integra però occultamento doloso del danno e impedisce la prescrizione, spostando il dies a quo alla scoperta del fatto dannoso, anche in caso di condotta meramente omissiva di un atto dovuto. La trasformazione del rapporto da tempo definito a tempo pieno segna lo spartiacque temporale della disciplina applicabile.
Il Fatto
Un professore universitario a tempo pieno ha assunto numerosi incarichi esterni tra il 2012 e il 2020, percependo emolumenti che la Procura regionale ha quantificato in euro 197.003,17, contestandone l’incompatibilità con lo status di docente a tempo pieno e ipotizzando il dolo per la mancata comunicazione all’Ateneo.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato prescritti i compensi anteriori al 27 gennaio 2017, escludendo il doloso occultamento, e aveva assolto il docente per insussistenza dell’illecito quanto agli incarichi residui. La Procura ha proposto appello, censurando la motivazione sulla prescrizione, l’erronea applicazione della disciplina sugli incarichi dei docenti e l’omessa considerazione dei regolamenti di Ateneo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per pretesa violazione dell’art. 190, comma 2, c.g.c., rilevando che la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico: è sufficiente che l’atto consenta di individuare il quantum appellatum e di circoscrivere il gravame ad aspetti specifici della decisione, senza necessità di replicare pedissequamente le argomentazioni del primo giudice.
Sul fronte della prescrizione, il Collegio opera una distinzione tra gli incarichi. Per quelli in cui non risulta alcuna comunicazione all’Ateneo, l’omessa comunicazione di un atto dovuto integra occultamento doloso ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con conseguente spostamento del dies a quo alla scoperta del danno: dette poste non possono ritenersi prescritte. Per i rimanenti, la presenza di comunicazioni, pur perfettibili, e la richiesta di delucidazioni inviata agli uffici sostengono la conoscibilità obiettiva del fatto dannoso da parte dell’amministrazione e confermano la statuizione di intervenuta prescrizione.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina degli incarichi dei docenti a tempo pieno, muovendo dall’art. 98 Cost. e dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, per poi esaminare l’art. 11 d.P.R. n. 382/1980 e l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. L’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 consente liberamente, anche con retribuzione, le attività di valutazione e referaggio, collaborazione scientifica e consulenza. La Corte richiama l’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023, applicabile anche ai rapporti anteriori, che ammette le attività extraistituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici, ovvero per motivi di giustizia, purché senza vincolo di subordinazione e in mancanza di organizzazione di mezzi e persone.
Applicando tali principi, il Collegio esclude che gli incarichi residui configurino attività libero-professionale vietata: manca un’autonoma organizzazione, non risulta partita IVA, il reddito da lavoro dipendente è superiore a quello da incarichi e gli importi non sono cospicui, salvo quelli autorizzati. Le consulenze per TIM, rese in contenziosi giurisdizionali, sono equiparabili alle perizie giudiziarie. Gli incarichi CNIT, conferiti da un consorzio interuniversitario che comprende l’Ateneo datore di lavoro, rientrano tra quelli di collaborazione scientifica.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude la colpa grave per la complessità della materia e le incertezze interpretative. Sul danno erariale, il Collegio richiama il principio delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/PROC: l’obbligo di riversare il compenso ex art. 53, commi 7 e 7-bis, riguarda le sole incompatibilità relative, restando ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali delle attività radicalmente incompatibili.
Nota della Redazione
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