Indisponibilità del credito contributivo e prova atipica nei giudizi riuniti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15408 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’INPS non può rinunciare al proprio credito contributivo, né la sua erronea affermazione, in sede amministrativa, dell’intervenuta prescrizione di contributi anteriori a una certa data ha effetto negoziale di rinuncia, vigendo il principio di indisponibilità dell’obbligazione contributiva desumibile dall’art. 2115, terzo comma, cod. civ. Le prove legittimamente raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell’altro, essendo sufficiente che siano state acquisite in contraddittorio e discusse tra le parti, e il giudice può in ogni caso porre a fondamento del proprio convincimento anche prove atipiche acquisite in altro giudizio. Nell’opposizione a cartella esattoriale, l’INPS, pur convenuto, assume la veste di attore in senso sostanziale e non deve proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta, già ricompresa in quella di conferma della cartella. Il minimale contributivo parametrato sulle ore effettivamente prestate ex art. 5, quinto comma, d.l. n. 726/1984 è applicabile solo in presenza dei requisiti formali del contratto part-time.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso due cartelle esattoriali notificate dal concessionario della riscossione, ora AdER, aventi ad oggetto il recupero di contributi dovuti all’INPS per un periodo compreso tra il gennaio 1994 e il gennaio 2000. Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione, accogliendola soltanto in ordine al regime sanzionatorio applicabile. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia, escludendo la prescrizione per i contributi anteriori al marzo 1995 e ritenendo non efficacemente contestate le risultanze dell’accertamento ispettivo poste a base delle cartelle.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi, illustrati da memoria. L’INPS non svolgeva attività difensiva, limitandosi a conferire procura, mentre AdER restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della pretesa rinuncia ai contributi anteriori al marzo 1995. L’affermazione dell’INPS, in sede amministrativa, dell’intervenuta prescrizione di tali crediti — contraria al vero, per non essere la prescrizione maturata — non può avere effetto negoziale di rinuncia. Vige in materia il principio di indisponibilità dell’obbligazione contributiva da parte dell’autonomia privata, desumibile dall’art. 2115, terzo comma, cod. civ. L’ente non può quindi rinunciare al proprio credito sulla base di una erronea affermazione di prescrizione.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell’altro, essendo sufficiente che siano state legittimamente acquisite in contraddittorio e discusse tra le parti. Il giudice può inoltre utilizzare quale fonte del proprio convincimento anche le prove acquisite in altro giudizio tra le stesse o altre parti, la c.d. prova atipica. Nella specie, i due giudizi di opposizione, nati tra le stesse parti e vertenti su una questione di prescrizione comune, erano stati riuniti, con conseguente utilizzabilità dei modelli interruttivi prodotti in uno solo di essi.
La Corte esclude poi il vizio di extrapetizione e l’inversione dell’onere probatorio. Nell’opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, il giudizio segue i principi dell’opposizione a decreto ingiuntivo: l’INPS, pur convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta, già ricompresa in quella di conferma della cartella. I modelli non costituiscono fatto costitutivo della pretesa contributiva, sicché alcun vizio di extrapetizione è addebitabile alla sentenza.
Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte conferma che il sistema contributivo parametrato sulle ore effettivamente prestate ex art. 5, quinto comma, d.l. n. 726/1984 è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai commi precedenti e, in particolare, dei prescritti requisiti formali. In difetto di pattuizione formale del contratto a tempo parziale, l’orario di fatto inferiore è irrilevante ai fini previdenziali, restando fermo il minimale di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989.
La Corte respinge infine le censure sulla motivazione, sulla omessa pronuncia e sul travisamento delle prove, richiamando il principio per cui il giudice del merito non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni delle parti, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il ricorso è conclusivamente respinto, senza pronuncia sulle spese, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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