Assegno ad personam al personale trasferito da ANAS: rileva la natura fissa e continuativa della voce (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12498 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disposto di cui all’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, che garantisce al personale trasferito il mantenimento del trattamento economico accessorio “limitatamente alle voci fisse e continuative”, non riposa sulla formale distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio. La garanzia dell’assegno ad personam opera per ogni voce retributiva che, ancorché formalmente inquadrata nella retribuzione variabile, risulti corrisposta in misura fissa e continuativa in relazione alla posizione rivestita dal dipendente nell’organizzazione dell’ente di provenienza, essendo certa nell’an e nel quantum. La classificazione contrattuale della voce non è dirimente, occorrendo verificare la concreta erogazione e la natura dell’emolumento secondo la disciplina collettiva applicabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva al lavoratore, già dipendente ANAS transitato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il diritto all’assegno ad personam comprensivo del premio di produzione e dell’indennità di rischio, condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla restituzione di quanto trattenuto.
Il Ministero ricorre per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione delle voci come fisse e continuative, sulla base della loro sola percezione al momento del trasferimento. Secondo la tesi del ricorrente, la natura degli emolumenti avrebbe dovuto desumersi dalla previsione del CCNL e dalla loro intrinseca variabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, richiama e ribadisce il proprio consolidato orientamento (cfr. Cass. nn. 22829, 22626, 22546, 22517, 22405 del 2023; Cass. nn. 35690, 32441, 28082, 23057 del 2021; ordinanza n. 20955/24), chiarendo che la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio, di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, non coincide con quella tra voci fisse e continuative e voci variabili. I requisiti di fissità e continuità, pur essendo connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per voci del trattamento accessorio correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza, che entrano stabilmente nel trattamento retributivo.
La garanzia di irriducibilità della retribuzione impone di accertare se la voce sia effettivamente certa nell’an e nel quantum per il dipendente che la rivendica, senza che la sua formale classificazione tra le componenti della retribuzione fissa o variabile possa assurgere a criterio dirimente. In tal senso, l’art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005, nel contrapporre retribuzione fissa e variabile, non è di per sé sufficiente a escludere la computabilità della singola voce nell’assegno, essendo necessaria una verifica concreta sulla posizione del dipendente.
La Corte esclude che l’attribuzione dell’assegno riassorbibile contrasti con il principio per cui, all’esito del passaggio, il trattamento economico è quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione. La previsione dell’assegno, infatti, è proprio finalizzata a evitare la reformatio in peius del trattamento, mentre la riassorbibilità ristabilisce nel tempo la parità con i dipendenti già in servizio.
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Nota della Redazione
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