Inerzia comunale e diniego di concessione per chioschi: appello respinto (C.G.A.R.S. n. 28 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di concessione per l’installazione di un chiosco ad uso commerciale quando il regolamento comunale impone l’assegnazione dell’area mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica e tale atto presupposto non sia stato impugnato, né autonomamente né unitamente al provvedimento applicativo. L’inerzia dell’amministrazione nella pubblicazione del bando non abilita il privato a esercitare l’attività richiesta, né trasforma l’obbligo di provvedere in un obbligo di accoglimento. La mancata considerazione delle osservazioni procedimentali non inficia il rigetto la cui motivazione riaffermi la necessità della gara in forza della previsione regolamentare.

Il Fatto

Un privato chiede al Comune il rilascio di una concessione di suolo pubblico per installare un chiosco di bibite su un marciapiede cittadino. Dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione respinge l’istanza richiamando la necessità di una procedura concorsuale. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respinge il ricorso con la sentenza n. 1976 del 2025.

L’istante appella, deducendo l’illegittimità del diniego fondato sulla pretesa inerzia del Comune nell’individuazione delle aree e nell’indizione delle gare, la violazione delle garanzie procedimentali e l’erronea compensazione delle spese. Si costituisce il Comune, che oppone l’avvenuta approvazione del Regolamento per l’installazione dei chioschi nel marzo 2023.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. dichiara l’appello infondato e ritiene assorbita l’eccezione di inammissibilità del deposito documentale, estraneo all’oggetto della controversia. Il fulcro della decisione è un dato processuale: l’appellante non ha impugnato il Regolamento comunale presupposto, che all’art. 8 prevede la concessione mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica. Il diniego impugnato si limita ad applicare quella previsione, non contestata nel suo valore normativo.

Né l’istante si è attivato per reagire all’asserita inerzia dell’amministrazione nella pubblicazione del bando. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’inerzia degli organi comunali non giustifica l’avvio dell’attività richiesta: un’esito diverso trasformerebbe irragionevolmente l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati, di cui all’art. 2 della l. n. 241 del 1990, in un obbligo di accoglimento. Il Comune ha inoltre prodotto la nota del Segretario Generale che attesta l’attivazione delle procedure conseguenti all’entrata in vigore del regolamento.

Quanto alla tutela avverso l’inerzia, il Collegio osserva che non esiste una preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti degli atti generali. Il richiamo al parere consultivo invocato dall’appellante non è pertinente, perché quel parere non riguarda la necessità della procedura concorsuale, ora imposta dal regolamento vigente.

Sul secondo motivo, la mancata menzione delle osservazioni procedimentali risulta superata dalla motivazione espressa del rigetto, con cui l’amministrazione ribadisce la necessità della gara. La censura sulle spese di primo grado cade con il rigetto dell’appello. La Corte compensa le spese del grado per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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