Ingiustificato arricchimento, onere di allegazione e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 17641 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. è inammissibile quando ometta di indicare in modo specifico e autosufficiente i presupposti oggettivi dell’azione di ingiustificato arricchimento: la concreta locupletazione del convenuto, la correlativa deminutio patrimonii dell’attore, l’assenza di giusta causa dello spostamento e l’impossibilità di esperire altra azione a titolo contrattuale, in ragione del carattere sussidiario del rimedio. Non basta il generico richiamo all’attività professionale svolta né la dedotta esistenza di corrispondenza informale. La censura è inoltre inammissibile se nuova, non avendo il ricorrente dimostrato di averla dedotta e coltivata in appello, e se si risolve in un tentativo di rivalutazione del merito, sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Un professionista aveva ottenuto nel 2013 un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per il pagamento di compensi professionali maturati nella rappresentanza dell’ente dinanzi al TAR Lazio, in un giudizio in cui il condominio era controinteressato. Il condominio propose opposizione, deducendo l’assenza di una delibera assembleare che autorizzasse l’amministratore pro tempore a conferire il mandato. Chiamati in causa l’ex amministratore e la compagnia assicurativa, il Giudice di Pace accolse l’opposizione, revocando il decreto e condannando l’amministratore al risarcimento in favore del condominio.
In secondo grado il Tribunale accolse il gravame degli eredi dell’ex amministratore, rigettando le domande del condominio per carenza di interesse, ma confermò la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo l’intervento dinanzi al TAR estraneo ai poteri dell’amministratore in mancanza di preventiva autorizzazione. Fu altresì rigettata la domanda subordinata del professionista ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito dell’arricchimento del condominio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il condominio avesse tratto utilità dall’attività professionale svolta e richiamando il parere di congruità dell’Ordine quale prova privilegiata del compenso.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un primo profilo, per difetto del requisito di autosufficienza prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorrente non ha specificamente indicato i presupposti oggettivi dell’azione: la concreta locupletazione del condominio, la correlativa deminutio patrimonii del professionista, l’assenza di giusta causa dello spostamento e l’impossibilità di far valere un’altra azione fondata su titolo contrattuale, alla luce del carattere sussidiario del rimedio. Non è sufficiente il generico richiamo all’attività professionale asseritamente svolta, né la dedotta esistenza di corrispondenza informale, ove manchi l’indicazione puntuale degli atti da cui ricavare l’effettiva utilitas e il correlativo depauperamento, con la loro rituale produzione nei gradi di merito. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 33954 del 2023, Sezioni Unite n. 10798 del 2015 e Sez. III n. 16793 del 2018.
Sotto un secondo e concorrente profilo, la doglianza è nuova: il ricorrente non dimostra di aver dedotto e coltivato in appello le argomentazioni prospettate in sede di legittimità, né specifica in quali termini tali elementi siano stati devoluti al giudice di secondo grado. La questione deve quindi ritenersi introdotta per la prima volta in cassazione e, dunque, inammissibile, secondo Sez. I n. 3340 del 2017 e Sez. VI-3 n. 18368 del 2016.
Il motivo si risolve, inoltre, in un tentativo di rivalutazione del merito, sollecitando un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità (Sezioni Unite n. 24148 del 2013). La Corte ribadisce che, ai fini dell’azione ex art. 2041 c.c., non rileva il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’arricchito, essendo sufficiente la prova oggettiva dello spostamento patrimoniale ingiustificato; nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’utilità economicamente valutabile, il nesso causale con l’attività svolta e l’assenza di causa giustificativa, profili rimessi all’onere di allegazione e prova dell’attore.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo omesso di indicare con chiarezza la riconduzione della doglianza a una delle fattispecie dell’art. 360 c.p.c. e limitandosi a enunciazioni generiche. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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