Riacquisto consorzi industriali: valore del fabbricato abusivo e criteri indennitari (Cass. civ. Sez. I n. 4781 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce ai consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, liquidando il prezzo di acquisto attualizzato per le aree inedificate e il valore venale per gli stabilimenti, con detrazione dei contributi pubblici. A tale istituto non è direttamente applicabile la disciplina generale dell’espropriazione di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, mancando un espresso rinvio. Tuttavia il comma secondo dell’art. 38 del d.P.R. n. 327 del 2001 esprime un principio generale, secondo cui il proprietario non può trarre vantaggio dalla propria attività illecita: ne deriva che il valore della costruzione realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica non concorre a determinare il prezzo di riacquisto, rilevando soltanto il valore dell’area di sedime. Resta estranea a tale computo la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001.

Il Fatto

Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura ha esercitato, con decreto, la facoltà di riacquisto di un compendio immobiliare già ceduto a un privato, che vi aveva realizzato uno stabilimento artigianale, in ordine al quale aveva proposto opposizione alla stima.

Riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha determinato il prezzo di riacquisto, escludendo dal valore del fabbricato la costruzione realizzata in assenza del nullaosta paesaggistico e facendo riferimento al valore dell’area di sedime. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi; il Consorzio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Va anzitutto disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Consorzio in ordine alla posizione processuale del ricorrente. La costituzione di quest’ultimo nel giudizio di merito non è qualificabile come intervento adesivo dipendente, avendo egli fatto valere un proprio diritto nella veste di proprietario dell’immobile, con autonoma legittimazione al ricorso. Correttamente, poi, l’ordinanza impugnata ha negato la legittimazione ad agire del commissario giudiziale, poiché nel concordato preventivo il debitore subisce uno spossessamento attenuato e conserva l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni.

Il primo motivo, riguardante i presupposti del ricorso alla procedura ex art. 63 della legge n. 448 del 1998, è inammissibile: la controversia sulla legittimità dell’esercizio del potere autoritativo di riacquisto spetta al Giudice amministrativo, restando devoluta al Giudice ordinario la sola domanda di determinazione del prezzo, di natura meramente patrimoniale.

Nel merito, il secondo, terzo e quarto motivo sono infondati. La Corte esclude la diretta applicabilità dell’art. 38 del d.P.R. n. 327 del 2001 al riacquisto consortile, per l’autonomia dei presupposti e delle modalità rispetto all’espropriazione. Riconosce però che il comma secondo di tale norma esprime un principio generale, desumibile dalla normativa urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre vantaggio dalla propria attività illecita. Tale principio opera anche quando la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non essendo sufficiente il rilascio del permesso di costruire.

Non è proponibile in sede di legittimità la censura sulla mancata disapplicazione dei decreti di imposizione del vincolo, implicando un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito. Irrilevante è altresì il riconoscimento di un maggiore indennizzo in favore del comproprietario della porzione che aveva ottenuto la sanatoria, non versando le porzioni nella medesima situazione, né rileva la perdurante facoltà di presentare istanza di sanatoria, non ancora proposta alla data del provvedimento ablatorio.

Il quinto motivo è inammissibile per difetto d’interesse, non incidendo l’esclusione della legittimazione del commissario sulla posizione autonoma del ricorrente. Il sesto motivo non è accolto: i criteri dell’art. 63 sono distinti e autonomi rispetto a quelli dell’espropriazione, sicché resta esclusa la maggiorazione del 10%. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l’individuazione dei criteri indennitari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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