Ricorso inammissibile se propone revisione del fatto e del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 4548 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, o una diversa interpretazione del contratto, non è ammissibile, perché si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Non è consentito censurare l’interpretazione negoziale prescelta dal giudice di merito ove essa non appaia manifestamente implausibile e non coerente con le pattuizioni. La parte che deduca un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. La motivazione è apparente solo quando sia del tutto priva di argomentazione, non anche quando risulti sintetica o non condivida le tesi della parte.

Il Fatto

Un soggetto agiva in giudizio per rivendicare la proprietà esclusiva della corte antistante il piano terreno di un fabbricato, riconoscendo alla controparte una servitù di passaggio per accedere alla porzione al primo piano. La convenuta resisteva, eccependo la proprietà comune dell’area.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la corte di proprietà comune. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame principale, confermava la natura comune della corte e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, riconosceva la natura pertinenziale del sottotetto all’appartamento al primo piano, compensando le spese del doppio grado. Ricorreva per cassazione il soccombente, con tre motivi, resistendo la controricorrente.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte dà atto, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, che non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non avendo la proposta funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Nel merito, il ricorrente lamentava anzitutto una motivazione apparente, per adesione acritica alla decisione di prime cure, e nel secondo motivo il travisamento del contratto di divisione e l’omesso esame di fatti decisivi. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte distrettuale aveva ritenuto che la corte esterna non fosse stata menzionata nella divisione e che le parti non avessero inteso attribuirne la proprietà esclusiva al ricorrente, valorizzando l’atto d’obbligo con cui si era destinato il sottotetto a servizio dell’alloggio al primo piano, con conseguente vincolo pertinenziale.

A tale ricostruzione il ricorrente oppone una lettura alternativa del materiale probatorio. La Corte ribadisce che il motivo non può risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 24148 del 25.10.2013). Non è consentito censurare l’interpretazione del contratto ove essa non appaia manifestamente implausibile; la censura deve concentrarsi sui criteri adottati e non sul risultato, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte e quella accolta in sentenza (Cass. Sez. III n. 28319 del 28.11.2017).

Né è ammesso un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, essendo riservati al giudice del merito la scelta tra le risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità, senza obbligo di discutere ogni singolo elemento (Cass. Sez. III n. 12362 del 24.05.2006). La motivazione impugnata non è viziata da apparenza né illogica, integrando il minimo costituzionale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07.04.2014).

Anche il terzo motivo è inammissibile, attingendo anch’esso la ricostruzione in fatto e l’interpretazione del contratto di divisione. Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e, per la decisione conforme alla proposta, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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