Ingresso e soggiorno illegale: resta reato (Corte cost. n. 81/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2016, cioe’ la norma che ha trasformato in illeciti amministrativi un gruppo di reati previsti da leggi speciali. Resta quindi reato l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito dall’articolo 10-bis del testo unico sull’immigrazione, il decreto legislativo n. 286 del 1998.
Le regole in gioco. Il Parlamento puo’ incaricare il Governo di scrivere alcune leggi al posto suo: si chiama delega legislativa. L’articolo 76 della Costituzione impone pero’ che la delega indichi l’oggetto e i criteri da seguire. Con la legge n. 67 del 2014 il Parlamento aveva delegato il Governo ad alleggerire il sistema penale. La delega prevedeva due strade: la depenalizzazione generale di tutti i reati puniti con la sola multa o ammenda, esclusi alcuni settori, e la depenalizzazione di singole figure di reato indicate per nome. Tra queste ultime, l’articolo 2, comma 3, lettera b, della legge indicava proprio il reato di ingresso e soggiorno illegale. Il Governo, quando ha scritto il decreto legislativo n. 8 del 2016, non lo ha depenalizzato.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze pendeva l’appello contro una sentenza di condanna per quel reato. Il Tribunale aveva gia’ sollevato in quel processo altre questioni sulla stessa mancata depenalizzazione, respinte dalla Corte con la sentenza n. 88 del 2024. Con una nuova ordinanza il giudice e’ tornato sul punto, questa volta prendendo di mira l’articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2016. Se la questione fosse stata accolta, l’imputato sarebbe stato assolto perche’ il fatto non costituirebbe piu’ reato.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale non si trattava di una delega usata solo in parte, ma di una delega violata. La legge del 2014 diceva in modo chiaro che quel reato andava abrogato e trasformato in illecito amministrativo. Il Governo, ignorando l’indicazione, avrebbe superato i limiti dell’articolo 76 della Costituzione. Il giudice aggiungeva che la depenalizzazione era coerente con lo scopo della legge, ridurre il ricorso al diritto penale e sgravare gli uffici giudiziari, e che il tema era stato al centro del dibattito parlamentare.
La risposta della Corte. La Corte ha ricostruito i lavori parlamentari e ha confermato che il reato rientrava nella depenalizzazione per nome. Ha poi guardato alle ragioni dell’omissione, che il Governo aveva messo per iscritto nelle relazioni di accompagnamento al decreto: si tratta di una materia sensibile, per la quale lo strumento penale era ritenuto indispensabile, e ogni singola previsione di depenalizzazione ha una sua autonomia rispetto alle altre. Nello stesso senso si era espressa la Commissione giustizia della Camera, secondo cui il punto era autonomo dagli altri casi di depenalizzazione. Il parere delle commissioni non vincola nessuno, ha precisato la Corte, ma aiuta a capire il senso della delega.
Il principio applicato. Su queste basi la Corte ha inquadrato la vicenda non come violazione dei criteri della delega, ma come mancata attuazione di una sua parte. Vale allora un orientamento gia’ consolidato: se il Governo esercita la delega solo in parte, non viola di per se’ la Costituzione, salvo che l’omissione stravolga la legge di delega. Qui lo stravolgimento non c’e’, perche’ manca una sola figura di reato in un intervento che ne ha depenalizzate molte. La conseguenza di un’omissione del genere e’ una responsabilita’ politica del Governo verso il Parlamento, non un vizio che la Corte possa correggere.
Cosa cambia. Nulla nella disciplina vigente. Chi entra o soggiorna in Italia senza titolo commette un reato, non un illecito amministrativo, e resta punibile con l’ammenda prevista dall’articolo 10-bis. La decisione conferma anche un punto generale: quando il Governo non usa fino in fondo una delega, il rimedio e’ politico e appartiene al Parlamento, non al giudice costituzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/81