Sfregio permanente del viso: pena attenuabile (Corte cost. n. 83/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’articolo 583-quinquies del codice penale, la norma che punisce chi provoca la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Da ora il giudice puo’ ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto e’ di lieve entita’ e puo’ stabilire la durata dell’interdizione dagli uffici di tutela e curatela, prima automatica e perpetua.
La norma. Fino al 2019 la deformazione o lo sfregio del viso erano una circostanza aggravante delle lesioni, punita da sei a dodici anni e bilanciabile con le attenuanti. La legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come legge sul codice rosso, ha trasformato quella aggravante in un reato autonomo, con la reclusione da otto a quattordici anni e con l’interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. La Corte precisa che e’ un reato comune, non riservato ai contesti di violenza domestica o di genere.
I casi. Sono stati riuniti tre giudizi. A Taranto si discuteva di una cicatrice chirurgica irreversibile sotto la palpebra dell’occhio destro, lunga cinque-sei centimetri e larga un millimetro. A Bergamo di una cicatrice mascellare destra provocata da piu’ persone riunite e con l’uso di un’arma: il giudice osservava che, pur con le attenuanti prevalenti e il rito abbreviato, agli imputati incensurati sarebbero toccati tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione oltre alla pena accessoria perpetua. A Catania si trattava di un morso inflitto nel corso di un alterco durante una festa in piscina, con avulsione parziale del padiglione auricolare destro.
Il dubbio dei giudici. I tre giudici dell’udienza preliminare ritenevano il minimo di otto anni troppo alto e irragionevole l’equiparazione tra lo sfregio, lesione meno grave, e la deformazione. Lamentavano inoltre di non poter adeguare la pena al fatto concreto come accadeva quando la disciplina operava come aggravante.
Cosa ha salvato la Corte. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilita’ e ha confermato l’impianto della riforma. L’inasprimento risponde a una valida ragione di tutela della persona, per la dimensione relazionale e identitaria del volto, e oggi il fatto e’ punibile solo se doloso, mentre prima poteva rilevare anche la colpa. Anche l’equiparazione tra sfregio e deformazione resiste, perche’ per il legislatore prevale cio’ che i due eventi hanno in comune: l’incidenza sull’immagine sociale della persona e sulla percezione della propria identita’.
Il punto critico. La Corte ha pero’ rilevato che il minimo di otto anni ha un tratto di particolare asprezza ed e’ sedici volte superiore a quello previsto per la lesione personale semplice. Richiamando la propria giurisprudenza sulla valvola di sicurezza, che consente al giudice di moderare pene di eccezionale asprezza, ha osservato che lo sfregio puo’ riguardare anche lesioni modeste, procurate in contesti di aggressivita’ minore e occasionale e senza dolo intenzionale. Senza un correttivo la norma viola i principi di proporzionalita’, personalizzazione e finalita’ rieducativa della pena. Il rimedio scelto non e’ l’abbassamento del minimo, ma l’introduzione di una attenuante fino a un terzo per i fatti di lieve entita’.
La pena accessoria. La Corte ha ritenuto ragionevole che chi commette dolosamente questo reato sia interdetto da uffici che implicano cura e assistenza. Ha pero’ censurato l’automatismo: una sanzione fissa impedisce di adeguare la risposta alla gravita’ concreta del fatto e la perpetuita’ resta priva di giustificazione. Ora il giudice determina la durata dell’interdizione secondo i criteri dell’articolo 133 del codice penale, entro il limite massimo di dieci anni.
Cosa cambia in pratica. Chi e’ imputato per deformazione o sfregio permanente del viso puo’ oggi chiedere al giudice di riconoscere la lieve entita’ del fatto, valutata in base ai mezzi, alle modalita’ e circostanze dell’azione o alla particolare tenuita’ del danno o del pericolo. La riduzione arriva fino a un terzo della pena. L’interdizione da quegli uffici non e’ piu’ automaticamente a vita, ma va decisa e graduata caso per caso. La cornice edittale da otto a quattordici anni resta invece invariata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/83