Caccia: legittimo il metodo D’Hondt negli ATC (Corte cost. n. 82/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11. La norma resta in vigore: per designare i rappresentanti delle associazioni venatorie negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia la Regione puo’ usare il metodo D’Hondt.
Di cosa si parla. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono le porzioni di territorio in cui e’ organizzata la caccia programmata. Ogni ambito ha un organo direttivo. La legge statale n. 157 del 1992, all’articolo 14, comma 10, ne fissa la composizione: il 60 per cento dei componenti spetta in misura paritaria ai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole piu’ rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio; il 20 per cento alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente; il restante 20 per cento agli enti locali. La legge statale fissa quindi le quote per categoria, ma non dice come dividere i posti tra le singole associazioni venatorie: quella scelta spetta alla Regione.
La regola regionale. La legge abruzzese del 2023 stabilisce che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi con il metodo D’Hondt. E’ un metodo di calcolo proporzionale gia’ noto nelle elezioni: i voti, qui gli iscritti, si dividono per numeri progressivi e i seggi vanno ai quozienti piu’ alti. In concreto tende a favorire i gruppi piu’ numerosi. Prima si applicava il cosiddetto proporzionale puro.
Il caso. Alcune associazioni venatorie nazionali riconosciute, presenti sul territorio regionale, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo i provvedimenti con cui nel 2023 la Regione ha designato i componenti dell’organo direttivo degli ambiti territoriali di caccia. Il giudice amministrativo, prima di decidere il ricorso, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale amministrativo il metodo D’Hondt violerebbe gli articoli 2 e 3 della Costituzione, perche’ tratterebbe in modo diverso le associazioni venatorie a seconda delle dimensioni e perche’ alle organizzazioni agricole e ambientaliste si applicano criteri differenti. Sarebbe leso anche l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente: la composizione degli organi degli ATC fissata dalla legge del 1992 e’ infatti uno standard statale inderogabile.
La risposta della Corte. La Corte ha ricordato che l’articolo 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. Quella norma pero’ impone solo l’equilibrio tra le categorie: la rappresentativita’ dell’organo non riguarda la circostanza che ciascuna associazione locale trovi spazio in proporzione ai propri iscritti, ma la necessita’ che i divergenti punti di vista sulla gestione del territorio faunistico si confrontino secondo l’equilibrio fissato dal legislatore statale. Dentro quel limite la Regione ha ampia discrezionalita’ nella scelta della formula elettorale. Il metodo D’Hondt, ha osservato la Corte, opera sempre in sistemi elettorali di carattere proporzionale, in linea di principio i piu’ rispettosi delle esigenze della rappresentanza. Non esiste un obbligo costituzionale di perfetto rapporto tra seggi e consensi. Non esiste neppure un obbligo di garantire lo stesso trattamento a tutte le associazioni, ne’ un posto per ciascuna associazione organizzata. Infine, la formula diversa prevista per le associazioni venatorie rispetto alle altre categorie riflette la distinzione gia’ operata dalla legge statale: il carattere unitario di un organo non implica che i suoi componenti siano scelti tutti con lo stesso criterio.
Cosa cambia. Nulla per la disciplina abruzzese, che resta applicabile. Per i cacciatori e per le associazioni il punto pratico e’ questo: la quota di seggi riservata alle associazioni venatorie e’ garantita dalla legge statale, ma il modo di dividerla al loro interno e’ una scelta politica della Regione, contestabile solo se supera i limiti posti dalla legge statale sull’ambiente. La Corte ha anche precisato di non aver esaminato la clausola di sbarramento prevista dalla stessa legge regionale, perche’ il giudice non l’aveva censurata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/82