Inquadramento del personale transitato dal Corpo Forestale statale alla Regione Sicilia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3387 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 36/2004, deve essere operato secondo la disciplina vigente al momento in cui si perfezionano le condizioni del passaggio, previa individuazione del profilo professionale corrispondente e a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. La valutazione va condotta anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 L.R. Sicilia n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001. Non può invece avvenire valorizzando i criteri della L.R. Sicilia n. 4/2007, legge sopravvenuta rispetto al realizzarsi delle condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il transito.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato con qualifica di Agente Scelto (quinta qualifica funzionale), presentava domanda di transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 36/2004. Il trasferimento avveniva solo nel 2007, con inquadramento nella categoria B, posizione economica 2.
Il lavoratore contestava tale inquadramento, assumendone l’erroneità rispetto alla categoria di provenienza e alle mansioni svolte, e chiedeva il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria C5, in subordine C1. Il Tribunale di Caltanissetta accoglieva parzialmente la domanda, accertando il diritto alla categoria C5 con decorrenza dal luglio 2007. La Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame dell’amministrazione regionale. Avverso tale pronuncia l’Assessorato propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4 L. n. 36/2004, 13 d.P.R.S. n. 10/2001, 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006, 1, commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 4/2007 e del d.P.R.S. 20 aprile 2007. L’amministrazione sostiene che il diritto al transito si sia perfezionato solo con il d.P.R.S. del 20 aprile 2007 e che, pertanto, l’inquadramento dovesse seguire la tabella analitica di equiparazione ivi contenuta, confermativa della categoria B2.
La Corte richiama integralmente la propria motivazione espressa in Cass. Sez. L, ordinanze n. 23863, n. 23865 e n. 23870 del 2022, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In quelle pronunce si è osservato che la L. n. 36/2004 rimetteva i criteri per il trasferimento a un provvedimento del Capo del Corpo Forestale dello Stato, poi adottato con il D.M. 5 luglio 2005.
La Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento regionale foreste a inquadrare il personale nelle “qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, facendo salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. Al momento dell’entrata in vigore di tale legge si applicavano l’art. 5 L.R. n. 10/2000 e i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, che classificavano il personale in quattro categorie valorizzando il livello previgente, il titolo di studio e l’anzianità.
Solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007, la Regione ha istituito per il personale non direttivo i ruoli previsti dal d.lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C. Poiché sia al momento della domanda di transito sia alla data della L.R. n. 9/2006 la classificazione del personale regionale non era quella dettata solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, il passaggio doveva avvenire sulla base della disciplina all’epoca vigente. Le corrispondenze andavano stabilite in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi, senza valorizzare i criteri della legge sopravvenuta.
La Corte rileva che la decisione impugnata si è pienamente conformata a tali principi, valutando la correttezza dell’inquadramento sulla scorta della disciplina vigente al perfezionarsi delle condizioni del passaggio ed escludendo l’applicazione della L.R. n. 4/2007 in quanto sopravvenuta. Il ricorso, che invoca proprio tale ultima disciplina, è pertanto infondato. La Corte rigetta il ricorso e, in ragione del contrasto giurisprudenziale evidenziato dalle parti, compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, dando atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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