Appalto endo-aziendale e dissociazione tra datore formale e sostanziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17739 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi a prevalente impiego di manodopera, l’inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo del committente e il coordinamento dei lavoratori dell’appaltatore non integrano di per sé illecito né giustificano la dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di sostanziale, dovendosi aver riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, alla provenienza delle direttive, alla titolarità effettiva dell’organizzazione del lavoro e al grado di ingerenza del committente. La relativa questione, ove si risolva nella contestazione degli esiti istruttori, è sottratta al sindacato di legittimità e non può trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, tanto più in ipotesi di doppia conforme.

Il Fatto

Il lavoratore era stato assunto da una società di fornitura di lavoro temporaneo con contratto a termine a scopo di somministrazione, prorogato più volte, con mansioni di operaio addetto al facchinaggio, e inviato in missione presso una società appaltatrice che operava nello stabilimento di una terza società committente in forza di un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di facchinaggio.

Il lavoratore convenne in giudizio i tre soggetti chiedendo l’accertamento dell’illiceità dell’appalto, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il committente e, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità della somministrazione a termine. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’Appello di Milano respinse il gravame. Il lavoratore propose ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricondotto i primi quattro motivi al rigetto delle domande principali verso la società utilizzatrice e i successivi tre al rigetto delle domande subordinate verso la società appaltatrice, rilevando che la società di somministrazione era stata evocata a fini di integrità del contraddittorio.

Sul primo e secondo motivo, il Collegio ha ricordato che, nella disciplina del d. lgs. n. 81/2015, è consentita la dissociazione tra utilizzazione della prestazione e titolarità del rapporto, con inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo, restando giustificati il coordinamento dei dipendenti dell’appaltatore e le collaborazioni tra lavoratori di diversa estrazione. La Corte territoriale aveva ritenuto non fraudolento l’inserimento considerando le concrete modalità del rapporto, la provenienza delle direttive, la titolarità effettiva dell’organizzazione e il grado di ingerenza.

La questione, ha precisato la Corte, non si colloca sul piano del vizio di sussunzione ma su quello della prova. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità non è ammissibile il motivo che, deducendo apparentemente una violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, tanto più in presenza di doppia conforme.

Il terzo e quarto motivo, relativi alla mancata ammissione della prova testimoniale, sono stati dichiarati inammissibili: spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti del convincimento e la facoltà di escluderne la rilevanza anche con giudizio implicito. La doglianza che censura l’attribuzione di maggior forza a una prova piuttosto che a un’altra è inammissibile, essendo l’attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.

Il quinto e sesto motivo non sono stati ritenuti fondati: la sentenza impugnata è conforme al principio per cui grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ma, avvenuta la produzione, è onere del lavoratore allegare gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza. Il richiamo al precedente di questa Corte n. 951/2024 non è pertinente, perché nel caso di specie l’eccezione di mancanza di data certa è stata ritenuta tardiva.

Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile, essendo il sindacato sulla motivazione circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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