Inquadramento superiore per mansioni di polizia amministrativa nel trasporto pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8065 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di classificazione del personale autoferrotranviario, le attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative per violazioni connesse al trasporto pubblico locale costituiscono tipica espressione di polizia amministrativa, attenendo alla verifica e repressione di condotte di rilievo pubblicistico. Tali compiti esulano dalla declaratoria contrattuale del collaboratore di esercizio, parametro 129, che li contempla solo in via eventuale e accessoria, e integrano invece le attività alternative alla guida previste per l’operatore di esercizio, parametro 140. Il giudice di legittimità, nel sindacare l’interpretazione delle clausole collettive, applica le norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio diretto, non come canone esterno di congruità della motivazione.

Il Fatto

Un lavoratore, inquadrato dalla società datrice come collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, area professionale 3, del c.c.n.l. autoferrotranvieri, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento come operatore di esercizio, parametro 140, con le conseguenti differenze retributive e l’adeguamento degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto.

La domanda trovava accoglimento in primo grado e la Corte d’appello di Bari confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione delle pattuizioni collettive in materia di classificazione del personale.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente sosteneva che il parametro 140 richiedesse come elemento indefettibile lo svolgimento di mansioni di guida di autobus per il trasporto di persone, con la necessaria intercambiabilità rispetto ai compiti di riscossione e di polizia amministrativa, e contestava che le attività di verifica dei titoli di viaggio e di applicazione delle sanzioni amministrative integrassero la nozione di polizia amministrativa.

La Corte muove dal confronto testuale tra le due declaratorie contrattuali. Il parametro 129 contempla, come attività principale, la guida di mezzi con patente B e assegna rilievo residuale ed accessorio ai compiti di vendita e verifica dei titoli di viaggio e di versamento degli incassi, svolti solo “ove richiesto”. Il parametro 140, invece, comprende anche le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, qualificate come alternative alla prevalente attività di guida.

Il punto decisivo è la qualificazione delle mansioni accertate in fatto: verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 l.r. Puglia n. 18/2002 e riscossione degli incassi. Tali compiti, secondo la Corte, sono estranei alla declaratoria del parametro 129, che non li prevede affatto, e si configurano come tipica attività di polizia amministrativa, regolata a livello amministrativo per la tutela di interessi della collettività con profili di rilievo pubblicistico.

La Corte respinge il richiamo al risalente precedente di legittimità invocato dalla ricorrente, rilevando che in quel giudizio veniva in rilievo una mera questione di interpretazione delle clausole collettive, definita in epoca antecedente alla modifica introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006. Tale intervento normativo ha parificato sul piano processuale la denuncia delle clausole negoziali a quella delle norme di diritto, così consentendo il sindacato di legittimità sull’ermeneutica negoziale ex artt. 1362 ss. cod. civ. come criterio interpretativo diretto.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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