La revocatoria non richiede l’accertamento del credito né un titolo determinato (Cass. civ. Sez. 3 n. 10733 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, il giudice non deve accertare l’effettiva fondatezza del credito vantato dall’attore, essendo sufficiente che tale credito sia allegato, ancorché controverso o litigioso, purché non risulti pretestuoso alla stregua degli atti. La pendenza di un giudizio di accertamento del credito, anche a seguito dell’esito positivo di una querela di falso su uno dei documenti che ne costituiscono la prova, non rende il diritto azionato inidoneo a fondare l’azione revocatoria. La causa petendi della domanda ex art. 2901 c.c. è l’esistenza di un credito, a prescindere dal suo titolo, il quale non è elemento costitutivo della domanda medesima. Ne consegue che non integra mutatio libelli la deduzione di un credito avente fonte in un titolo diverso da quello originariamente allegato.
Il Fatto
La società, creditrice di un soggetto per l’avallo da quest’ultimo prestato su cambiali, esperiva azione revocatoria avverso l’atto di cessione della metà della proprietà di un immobile, compiuto dal debitore in favore della moglie in sede di separazione, successivamente trasferito alla figlia. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non certa la sottoscrizione dell’avallo.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza, accoglieva la domanda, ritenendo il credito dimostrato dalla pendenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sia sull’avallo sia su una transazione, e affermando che la litigiosità del credito non osta alla revocatoria. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il debitore e i suoi aventi causa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, affermando il principio per cui, ai fini dell’azione revocatoria, è necessario allegare un credito che può essere anche meramente litigioso o costituire una semplice aspettativa. L’accertamento del giudice della revocatoria non deve spingersi alla verifica della fondatezza della pretesa, dovendosi limitare a verificare che il credito sia vantato e non appaia “evidentemente” pretestuoso sulla base degli atti.
La Corte ha precisato che la decisione sulla querela di falso, avente ad oggetto una questione incidentale relativa alla falsità di un documento, non incide sull’esistenza del credito, che rimane oggetto del giudizio principale di accertamento, pur se uno dei documenti su cui si basa è considerato falso. La pendenza di tale giudizio mantiene il credito controverso, presupposto sufficiente per la revocatoria.
Quanto alla dedotta mutatio libelli, la Corte ha chiarito che la causa petendi della domanda di revocatoria è l’esistenza di un credito, essendo irrilevante il suo titolo, che non costituisce elemento costitutivo della domanda stessa. Ne deriva che invocare un credito con fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato non determina una modifica della domanda, risultando sufficiente, ai fini dell’azione, che un credito esista quale che ne sia la ragione costitutiva.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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