Cooperativa sociale e fallimento, scopo di lucro non richiesto (Cass. civ. Sez. I n. 8059 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cooperativa sociale è un’impresa e, in caso di insolvenza, è assoggettata alla procedura concorsuale. Lo scopo di lucro non è requisito essenziale della qualità di imprenditore commerciale, che si individua in presenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi. Il fine mutualistico non è inconciliabile con tale requisito. Ne consegue che la società cooperativa, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza può essere assoggettata a fallimento. La questione relativa alla speciale disciplina delle imprese sociali, che ne prevede l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, non può essere introdotta per la prima volta con la memoria illustrativa successiva al ricorso.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Potenza ha respinto il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Matera. Oggetto del reclamo, e poi del ricorso, è il presupposto soggettivo della dichiarazione: la ricorrente assume di essere una cooperativa sociale a scopo prevalentemente mutualistico, in possesso dei requisiti di legge, e quindi di non essere assoggettabile al fallimento.

La curatela e le creditrici istanti restano intimate. La ricorrente propone due motivi, depositando richiesta di decisione in replica alla proposta di definizione anticipata del giudizio e successiva memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 R.D. n. 267/1942, dell’art. 2082 c.c. e della normativa sulle cooperative sociali; in via subordinata, l’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente ripropone la tesi della assenza della qualità di imprenditore commerciale. Nella memoria illustrativa invoca, per la prima volta, l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le imprese sociali insolventi alla liquidazione coatta amministrativa.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Sotto l’egida della violazione di legge, la ricorrente pretende un nuovo scrutinio sui presupposti fattuali già valutati dal merito, scrutinio inibito al giudice di legittimità perché richiede una rinnovata lettura degli atti e delle prove. La pretesa di non essere imprenditore commerciale è inoltre contraddetta dalla costante giurisprudenza: l’art. 2082 c.c. non annovera lo scopo di lucro tra i requisiti dell’imprenditore, e l’art. 2195, comma 1, n. 5, c.c. qualifica come commerciale chi svolge attività ausiliaria delle attività produttive.

La tardiva invocazione della disciplina del d.lgs. n. 112 del 2017 non giova. Se è vero che le cooperative sociali rientrano tra le imprese sociali, tale normativa conferma che la cooperativa sociale è un’impresa, tant’è che in caso di insolvenza va comunque assoggettata a una procedura concorsuale. La ricorrente non ha mai prospettato il diverso tema di essere sì imprenditore commerciale, ma assoggettabile solo a liquidazione coatta e non a fallimento: tema inedito, estraneo all’oggetto del giudizio, non introducibile con la memoria illustrativa.

Il secondo motivo, sulla assenza di scopo di lucro, è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: il lucro soggettivo non è elemento essenziale, essendo individuabile l’attività di impresa ogni volta che sussista una obiettiva economicità, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi, requisito compatibile con il fine mutualistico. La cooperativa che svolga attività commerciale può dunque essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell’art. 2545-terdecies c.c.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non provvede sulle spese, non avendo le intimate svolto difese. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato e la ricorrente è condannata al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *