Inquadramento superiore per mansioni di polizia amministrativa nel trasporto pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8068 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le attività di verifica dei titoli di viaggio, di contestazione e di applicazione delle sanzioni amministrative nel trasporto pubblico locale, svolte dal personale addetto ai mezzi, integrano mansioni di polizia amministrativa. Esse attengono alla repressione di violazioni connesse a interessi della collettività, con profili di rilievo pubblicistico regolati a livello amministrativo. Ne consegue che tali compiti non rientrano nella declaratoria contrattuale del collaboratore di esercizio, che li contempla solo in via accessoria e residuale, e giustificano l’inquadramento superiore come operatore di esercizio, la cui declaratoria comprende espressamente le attività di polizia amministrativa. L’accertamento della corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale è questione di merito, censurabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato dalla società datrice come collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, area professionale 3, c.c.n.l. autoferrotranvieri 27.11.2000, ha chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore come operatore di esercizio, parametro 140, e la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive e al versamento dei corrispondenti trattamenti previdenziali e contributivi.
La domanda si fondava sulle mansioni di polizia amministrativa svolte nel periodo dedotto. Il giudice di primo grado l’ha accolta nei limiti della prescrizione. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri, confermato dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18.11.2004.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha sostenuto che il parametro 140 richieda, quale elemento indefettibile, lo svolgimento prevalente di mansioni di guida degli autobus per il trasporto di persone, con abilitazione e patente di guida D. I compiti di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 e riscossione degli incassi sarebbero configurabili solo all’occorrenza, in alternativa alla mansione prevalente di guida. Ha inoltre contestato che tali compiti integrassero attività di polizia amministrativa.
La Corte ha respinto il motivo. Ha premesso il contenuto delle due declaratorie contrattuali. Il collaboratore di esercizio è il lavoratore che, in possesso delle abilitazioni, svolge mansioni di guida dei mezzi per il trasporto di persone, con patente B o superiore, e svolge, ove richiesto, attività accessorie e complementari, tra cui vendita e verifica dei titoli di viaggio, informazione e supporto alla clientela, versamento incassi. La declaratoria dell’operatore di esercizio comprende anche le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, dichiaratamente alternative alle prevalenti mansioni di guida.
Non essendo contestata l’attività espletata — verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative e riscossione degli incassi — la Corte ha ritenuto l’inquadramento formale non adeguato alle mansioni effettive. Il contenuto della declaratoria del parametro 129 non è integralmente sovrapponibile ai compiti accertati: da quelli contemplati dalle parti collettive esula la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, pacificamente svolta dal lavoratore. La medesima declaratoria assegna rilievo residuale e accessorio agli ulteriori compiti, effettuati solo in via eventuale.
Punto centrale del ragionamento è la qualificazione delle attività sanzionatorie come polizia amministrativa. Esse attengono alla verifica e repressione di violazioni connesse a condotte che, per gli interessi della collettività e i profili di rilievo pubblicistico, sono regolate a livello amministrativo. La declaratoria dell’operatore di esercizio comprende espressamente tali attività. La Corte ha quindi escluso che a opposte conclusioni potesse condurre il risalente precedente Cass. n. 9818/2008, vertendosi in quel giudizio su una mera questione di interpretazione di clausole contrattuali, esaminata prima della modifica del d. lgs. n. 40 del 2006.
Il ricorso è stato respinto. Non si è fatto luogo al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistendone i presupposti processuali.
Nota della Redazione
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